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Cronaca

Ennesima violenza, moglie denuncia il marito: applicato il 'Codice rosso'

Il figlio l'ha convinta a denunciare, dopo anni di maltrattamenti, l'ultimo nella Giornata vs la violenza sulle donne. Applicata la legge 69/2019, che agisce anche sul "fattore tempo"

Un uomo di 41 anni è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie di 46. E' stata applicata la massima pena prevista dal "Codice rosso", la Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, in vigore dal 9 agosto.

E' stato il figlio a convincere la donna a recarsi nel più vicino commissariato di Polizia per sporgere denuncia. Il 25 novembre, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne, la 46enne aveva riportato diverse ferite e contusioni ed era stata curata al Pronto Soccorso, con 7 giorni di prognosi. Dopo l'ennesima lite, ha raccontato agli agenti, il marito l'aveva picchiata e rinchiusa nella loro abitazione, a Bologna, i maltrattamenti andavano avanti da almeno 4 anni e veniva lasciata senza denaro, in pratica le veniva requisito l'intero stipendio. Dopo 8 giorni "Il Gip ha accolto le richieste del pm", fa sapere la Polizia, che ieri pomeriggio ha dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere. 

"Molto sta cambiando anche dal punto di vista legislativo - aveva detto il questore di Bologna Gianfranco Bernabei il 25 novembre scorso, Giornata contro la violenza sulle donne - abbiamo strumenti sempre più efficaci, c'è un presa coscienza da parte delle donne, ma cerchiamo di sensibilizzare anche gli uomini, di indirizzarli verso cure specifiche". 

Il "Codice rosso": cos'è

La legge 69 agisce anche sul "fattore tempo". Infatti, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere, le forze dell'ordine riferiscono immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel caso scattano le indagini di polizia giudiziaria. 

Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall'autorità giudiziaria.

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Una delle innovazioni introdotte dal Codice Rosso è l'articolo che punisce, con la reclusione da uno a 5 anni, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio che colpisce chi "con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un'unione civile", approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La disposizione, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo contiene le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato: la pena è aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minore di 18 anni é aumentata da 2 a 7 anni se viene colpito un minore sotto i 14. Si vogliono così contrastare, in attesa di una legge organica, il fenomeno delle spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati. Sul fronte delle risorse, la legge recepisce il finanziamento di 7 mln a partire dal 2020, già previsto nella Legge di Bilancio. L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, elevando la pena minima a 3 anni, fino a una massima di sette; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; con una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni. I caso di morte la morte, la reclusione raddoppia da 12 a 24 anni. La fattispecie viene ulteriormente aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

Prevede anche la lotta al revenge porn: punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale. Punito anche chi 'condivide' le immagini on line. Il reato viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 e prevede una serie di aggravanti nel caso, a esempio, se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. Da 8 a 14 anni di carcere a chi causa lesioni permanenti personali gravissime, come la deformazione o lo sfregio permanente del viso. La cronaca riporta ormai decine di casi di donne rimaste irreparabilmente offese per essere state colpite al volto dall'acido corrosivo lanciato da uomini che non si erano rassegnati all'interruzione del matrimonio o di una relazione sentimentale. L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte de un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione. È prevista la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. La legge stabilisce l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria "in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere.

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