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Cronaca

Per RIS i testamenti Faac sono veri, i parenti: "Nessun giubilo, sono falsi"

Decisi a fermare le certezze dell'Arcidiocesi in merito agli esiti finali e conclusivi nella vicenda dell'eredità e sulla quale pende ancora la causa civile

Non ci stanno i parenti di Michelangelo Manini, defunto patron Faac, e non sono convinti tanto meno del responso del RIS di Parma che ha ritenuto autentici gli scritti di lascito alla Chiesa Cattolica.

Nessun "giubilo" in via Altabella per la cugina Mariangela Manini e lo zio Carlo Rimoni, i primi a impugnare i testamenti che fanno notare che si tratti in realtà una "consulenza di parte – autorevole - ma ripetibile da chiunque". Nessun contraddittorio tra i consulenti, contestano e  inoltre "la documentazione di raffronto non ha provenienza pubblica certa oltre ad essere opinabile". Ultimo, ma non per importanza: "Nessun Giudice ha ancora giudicato alcunché in merito".

Decisi a fermare quindi le certezze dell’Arcidiocesi in merito agli esiti finali e conclusivi nella vicenda e sulla quale pende ancora la causa civile: resta ancora aperta infine la vicenda le più recente testamento presentato dal dott Lucio Corneti (il dentista) e che è datato 2011 quindi ultimo.

Gli eredi legittimi sono entrati in possesso della Consulenza Tecnica del RIS che "si esamineranno con molta attenzione" l’elaborato presentato e non solo le conclusioni finali:  "In Curia dicono che non ci sono difficoltà ad incontrarmi. Mi vogliono forse dare un santino?" dichiara lo zio Carlo Rimondi "dovrei cospargermi il capo di cenere e, magari accentuando la mia faticosa deambulazione, andare a chiedere l’elemosina ad un prelato che si compiace d’essere entrato in possesso del patrimonio della mia famiglia per fare opere di bene? E a chi fare le opere benefiche? Ai poveri e bisognosi? Quelli decisi dalla Curia? Comprendo bene che la Carità Cristiana di Santa Madre Chiesa è una questione da approfondire".

"Se loro suoneranno le loro campane noi suoneremo le nostre trombe e urleremo ancora più forte", queste le intenzioni di Mariangela Manini "fuori luogo la soddisfazione festosa per i frutti ottenuti per effetto della morte di Michelangelo. Molto opinabile la citazione dell'evangelista Matteo, il quale, come Monsignore dovrebbe sapere, invita all’attesa di una Giustizia Superiore e non quella terrena. Quindi, aspettiamo almeno una altro parere".

IL PARERE DELLA GRAFOLOGA DI PARTE. "Il Maresciallo Matranga (del Ris - ndr) sottolinea più volte che è tenuto a rispondere allo specifico quesito teso alla verificazione di autografia o apocrifia delle tre schede testamentarie, anche se l’ultima  parte del quesito gli lascerebbe carta bianca per  rispondere ai tanti  interrogativi che sono rimasti in sospeso" secondo la grafologa Ambra Draghetti che aveva ritenuto apocrifi, falsi, i testamenti: ”si evidenzi(a)no comunque tutti gli aspetti di potenziale interesse investigativo che, in esito all’adempimento dell’incarico conferito, dovessero emergere”. In realtà la sua  sordità tecnica è tale che va avanti non avvedendosi che: il testamento non è olografo mancando tutto l’apparato autografo comparativo di origine certa e quindi secondo legge. Al momento quindi nessuna valenza di autografia è possibile". Secondo Draghetti "i testimoni portati dalla Curia per sopperire alla  carenza/assenza di apparato documentale in carattere stampatello comparativo tuttalpiù possono riconoscere il documento, ma non certo la scrittura. Sono degli esperti grafici, sono dei grafologi? Non mi pare..."

FIRME. Le firme in calce ai tre testamenti "sono autografe ma non vergate alla data indicata nei testamenti stessi 10/12/98, ma in epoca decisamente successiva, dopo la seconda metà degli anni duemila e non escluso tra il 2007 e il  2008. Aspetto che ci si sarebbe aspetto di particolare attenzione dal M.llo dei RIS sia perché come da quesito aveva tutta la possibilità di accedere direttamente ai documenti originali, tantissimi, che Michelangelo Manini avrà firmato nelle epoche di interesse, operatività che è preclusa ai consulenti di parte. Ebbene il M.llo dei RIS  non ha avuto la curiosità tecnica e quel senso  spiccato di osservazione  dei fenomeni grafici più minuti che gli avrebbero fatto superare l’esame meccanico della scrittura come fosse un’impronta digitale".

DATE. Le date 2007-2008 "non sono poi tanto avulse dagli accadimenti che hanno coinvolto il Sig. Manini negli anni 2007-2008, accadimenti di tipo fiscale (vds. lettera Nasi e Manini – qualcosa delle sue parole) e che proprio da questo particolare (definito dal nostro consulente tecnico “primo cuneo”)  si potrà accedere ad un altro apparato informativo non sempre coerente con le dichiarazioni in atti".

COSA DICE LA LEGGE. L'Articolo 217 codice procedura civile "Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori" dispone: I. Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione [218, 219], nomina, quando occorre, un consulente tecnico [61 ss., 191 ss.] e provvede all'ammissione delle altre prove.
II. Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta [2151] oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico [2699, 27031 c.c.].

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