rotate-mobile
Cronaca Centro Storico / Via Cesare Battisti, 33

Andrea Forlani sulla mediazione: 'rivoluzione' che riduce costi e tempi della giustizia

Vale la pena fare causa visti i tempi lunghi e le spese esagerate? Pochi lo sanno, ma un'alternativa c'è: è la mediazione. Andrea Forlani, della bolognese Eticamente ci spiega cos'è

La mediazione civile e commerciale è uno strumento che serve ai cittadini per tentare di risolvere i loro problemi al di fuori dei tribunali, riducendo tempi e costi in modo esponenziale. In occasione dell’apertura dello sportello gratuito a Sasso Marconi, Andrea Forlani, Responsabile dell’Organismo Eticamente ADR, ha anticipato e risolto alcuni dei quesiti più frequenti su questo importante strumento alternativo alla Giustizia in vigore ormai da tre anni, ma ancora poco conosciuto e “sfruttato”.

Che cos’è la mediazione in parole semplici?
La mediazione è uno strumento extragiudiziale attraverso il quale due o più soggetti si rivolgono ad un terzo imparziale (il mediatore) che, favorendo il dialogo e il confronto, li aiuta a ricercare una soluzione che soddisfi tutti senza andare in Tribunale e senza compromettere i rapporti. La mediazione rappresenta la principale delle pratiche conosciute con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution ovvero soluzione alternativa al conflitto).

Se si ricorre alla mediazione si rinuncia in via definitiva a un procedimento giudiziario?
La mediazione è uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria. Alternativo, non preclusivo: chi accede alla mediazione non si priva in alcun modo della possibilità di ricorrere al giudice qualora il problema non sia stato risolto. Il procedimento di mediazione viaggia su un binario parallelo a quello su cui si muove il procedimento giurisdizionale e ha regole, modalità e tempistiche differenti.

La mediazione è obbligatoria?
La mediazione civile e commerciale è tornata obbligatoria per le controversie su specifiche materie il 20 settembre 2013 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013 (dopo che il 24 ottobre 2012 la sentenza della Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima l’obbligatorietà della mediazione per carenza di delega). In sintesi si ha l’obbligo di presentarsi davanti a un mediatore in caso di contenzioso su: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Proprio tempistiche e costi ne determinano i vantaggi più evidenti, giusto?
In effetti i vantaggi che spiccano maggiormente sono legati ai tempi e ai costi, molto ridotti rispetto a una tradizionale causa. Uno studio della Commissione europea, ha fissato a 547 giorni la media con cui in Europa si svolge un contenzioso con caratteristiche standard, ovvero una causa per il recupero di un credito (esaminata dal giorno della citazione al debitore a quello, dopo la vincita della causa, dell’esecuzione del decreto ingiuntivo, ipotizzando solo il primo grado). In Italia tale media sale a 1.210 giorni (3 anni e 4 mesi) mentre una mediazione ha, per legge, una durata massima di 3 mesi. Per quanto riguarda i costi, la mediazione prevede le spese di avvio del procedimento (pari a 40 euro) e le spese di mediazione (che variano a seconda del valore della controversia): ciò indipendentemente dal numero di incontri e dal numero dei mediatori utilizzati. I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale comprendono tanto le spese della procedura (contributo unico, marche), quanto le spese e gli onorari relativi alla difesa legale (compensi e rimborsi spese per l’avvocato): esse variano a seconda dei tempi e delle modalità del procedimento. E’ ovvio concludere che un procedimento di mediazione costa molto meno, in termini di tempo e di denaro, di un procedimento giudiziario.

Posso detrarre le spese della mediazione?
Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della metà.
Inoltre, in base all'art. 17, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Infine, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; viceversa l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Ci fa qualche esempio dei costi da sostenere in relazione al valore della controversia?
Facciamo due casi: in un problema relativo all’intervento di un dentista per un valore di 500 euro la mediazione avrebbe un costo di 40 euro, in una questione relativa ad una eredità per un valore di 450.000 euro il procedimento costerebbe 1.000 euro.
Nel primo caso il costo di una semplice lettera firmata da un legale sarebbe con buona probabilità superiore, mentre nel secondo un processo di pari valore costerebbe, solo per avviarlo, 1.056, più di un intero procedimento di mediazione.

E’ un procedimento anche meno “stressante”?
Certamente. Non solo come abbiamo detto perché i tempi sono tanto inferiori rispetto a una causa, ma anche perché dall’atteggiamento del nostro interlocutore di fronte all’invito a partecipare all’incontro, si intuisce istantaneamente quali siano le sue volontà e le sue possibilità circa una soluzione del problema.

Chi è e che ruolo ha il mediatore?
Il mediatore è un professionista che opera all’interno di un Organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia. Il mediatore non è né un giudice né un arbitro: il suo compito non è stabilire chi ha torto e chi ha ragione e, tantomeno, punire l’uno e premiare l’altro. Il mediatore non ha poteri decisionali vincolanti, non può imporre un suo verdetto contro la volontà dei soggetti. Come anticipato il mediatore è un attore neutrale, che si pone fra i soggetti in lite e facilita la loro comunicazione, cercando di far emergere prospettive nuove capaci di convincere i contendenti a trovare una soluzione che sia per entrambi soddisfacente.

Ci deve essere comunque un avvocato?
Solo per le materie ove la mediazione è obbligatoria, le parti devono, per legge, essere assistite da un avvocato; nelle altre materie si è liberi di scegliere se presentarsi da soli o accompagnati.
Oltre o al posto all’avvocato, si può essere assistiti anche da altri esperti, da individuare in relazione all’oggetto della questione: un commercialista, un medico, un consulente finanziario, un ingegnere, un perito e chi altri si ritenga opportuno.

Quanti incontri si possono avere fra parti e mediatore?
Tutti quelli ritenuti opportuni dal mediatore in accordo con i partecipanti, nel rispetto del tempo massimo di 3 mesi per la conclusione del procedimento.

In che senso la mediazione è considerata anche una “filosofia”?
Nella mediazione i soggetti non affidano a un giudice o a un arbitro la soluzione del loro problema: sono loro stessi che decidono il proprio destino, scegliendo in piena autonomia se raggiungere un accordo oppure no. E lo fanno riducendo la conflittualità e favorendo il dialogo, percorrendo dunque un vero e proprio percorso costruttivo.

Ma alla fine, le soluzioni trovate per risolvere la questione ed evitare il conflitto hanno valore?
Il procedimento non si conclude di certo con una stretta di mano, come vorrebbero far credere i detrattori della mediazione: l’accordo sottoscritto dalle parti, rispettoso delle norme imperative e dell’ordine pubblico, ha la stessa valenza di una sentenza pronunciata da un giudice se firmato anche dai rispettivi avvocati o se omologato dal Presidente del tribunale del luogo ove la mediazione si è svolta.

Cosa succede invece se non si raggiunge un accordo?
Premesso che il  mediatore può formulare una proposta di conciliazione che le parti sono libere di accettare o rifiutare, se non si raggiunge un accordo si formula un verbale che lo attesta. Dopodiché i soggetti sceglieranno se procedere con la causa o chiudere l’argomento.

Come si inizia una mediazione?
La domanda di mediazione si presenta mediante il deposito di un’istanza presso uno degli Organismi di mediazione iscritti nel registro del Ministero della Giustizia. nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Si tratta, in sostanza, di compilare  un modulo prestampato e di inviarlo nei modi e nelle forme indicate: una cosa, perciò, molto semplice.

Cosa succede se il soggetto invitato ad andare in mediazione non si presenta?
Il mediatore redigerà un verbale di mancata comparizione.
Se l’assenza non è giustificata, nel giudizio che verrà instaurato dopo il fallimento della mediazione, il giudice ne terrà conto e, se la mediazione era obbligatoria, condannerà la parte che non si è presentata ad una sanzione pari al contributo dovuto per le spese di giustizia, più o meno quanto si sarebbe pagato presentandosi in mediazione: presentarsi, perciò, conviene.

Ci faccia qualche esempio concreto di controversia che è possibile risolvere con la mediazione...
Sono moltissimi gli esempi che potrei fare. Rimanendo alle materie obbligatorie, si pensi ai frequenti problemi fra vicini di casa o fra locatore e locatario, alle questioni su un’eredità, a problemi fra ex coniugi relativi alla divisione di un bene, ai grattacapi con una banca o con una compagnia di assicurazione, alle incomprensioni e insoddisfazioni nel rapporto fra paziente e medico, ad investimenti finanziari finiti male.
Passando alle materie volontarie, si pensi a problemi con debitori o con fornitori, a questioni insorte fra soci, a rapporti con datori di lavoro o con prestatori d’opera, a tutte le richieste di risarcimento di un danno.
Insomma, in mediazione può essere portata dunque qualunque questione privata, professionale ed imprenditoriale in materia civile e commerciale.
Rimangono escluse le controversie di tipo penale, amministrativo e tributario, nonché quelle attinenti al diritto di famiglia: per questi problemi esistono comunque altre forme di mediazione previste dalla legge.

Cos’è un organismo di mediazione?
Si tratta dell’ente pubblico o privato, autorizzato dal Ministero della Giustizia ed iscritto nel relativo Registro, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Andrea Forlani sulla mediazione: 'rivoluzione' che riduce costi e tempi della giustizia

BolognaToday è in caricamento