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Cronaca

Allo stadio con logo Hitler sul berretto: il Tar conferma le condanne

Respinto il ricorso di alcuni tifosi dell'Hellas Verona, per il fatto, risalente allo scorso febbraio. All'ammenda da oltre 5mila euro andrà aggiunto il pagamento della spesa di lite

Dopo aver ricevuto un decreto penale di condanna e un'ammenda da 5.625 euro dal gip di Bologna, Alberto Gamberini, gli otto tifosi dell'Hellas Verona -sette uomini tra i 22 e i 50 anni e una donna di 43 anni- denunciati dalla Digos lo scorso 19 gennaio per essere andati allo stadio Dall'Ara, in occasione di Bologna-Verona, indossando berretti su cui era riprodotto il volto stilizzato di Adolf Hitler, perdono anche davanti al Tar.

I giudici del Tribunale amministrativo bolognese, infatti, hanno respinto il ricorso con cui i tifosi veronesi chiedevano l'annullamento del Daspo di due anni emesso nei loro confronti dalla Questura bolognese.

Per i legali dei tifosi, si legge nella sentenza, la loro condotta "non era idonea a fondare un giudizio prognostico di pericolo per l'ordine pubblico, non essendovi stato alcun contatto tra le opposte tifoserie". Inoltre, venivano contestate "l'eccesiva durata e l'indeterminatezza della misura applicata, ritenuta eccessivamente limitativa del diritto di libera circolazione", e secondo gli avvocati "i cappellini sequestrati non costituiscono un chiaro messaggio apologetico di diffusione di supremazia razziale".

Di tutt'altro avviso, ovviamente, la Questura, secondo cui la condotta degli otto "avrebbe un chiaro contenuto apologetico quale simbolo di violenza per motivi razziali" e il Daspo "sarebbe pienamente legittimo".

I giudici hanno ritenuto valida l'interpretazione dei fatti dalla Questura, scrivendo che "la vestizione con cappellini recanti l'effige stilizzata di Adolf Hitler appare, per il chiaro messaggio apologetico di diffusione delle idee discriminatorie e di supremazia razziale del regime nazista, comportamento idoneo a porre in pericolo l'ordine pubblico e sintomatico di una specifica pericolosita', a prescindere dal verificarsi o meno di episodi di violenza tra tifosi"

 Inoltre, si legge nella sentenza, il Daspo "non è basato sulla sola denuncia per la violazione della norma penale, ma è il frutto di un'autonoma valutazione, sul piano prognostico, di una pericolosità tale da giustificare, oltre alla denuncia (poi sfociata in condanna), anche l'ulteriore misura di prevenzione, che limita la libertà di circolazione per preminenti ragioni di ordine pubblico".

Non vale neanche, per i giudici, "l'asserita indeterminatezza del Daspo", in quanto "la delimitazione dei luoghi in cui opera il divieto risulta sufficientemente effettuata dalla Questura, tenuto conto dell'impossibilita' di elencare in modo dettagliato i luoghi adiacenti gli impianti sportivi di tutte le città italiane interessate e che per 'manifestazioni sportive' si intendono comunemente anche quelle non agonistiche, se adeguatamente e preventivamente pubblicizzate".

Infine, il Tribunale amministrativo ritiene "adeguatamente motivata, in considerazione della gravità dell'episodio, la misura del Daspo di due anni". Da qui la decisione di respingere il ricorso e di condannare i tifosi, in solido fra loro, a rifondere 4.000 euro di spese di lite alla Questura. (Ama/ Dire)

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