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Cronaca

Tar Bologna: indossa il velo islamico, avvocata fuori dall'aula

Il giudice avrebbe specificato che "si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni". Lei: "Ha parlato di cultura, nemmeno di legge, mai successo" 

Praticante avvocato a Modena e messa fuori dall'aula perchè indossa il velo islamico. E' accaduto oggi durante un'udienza del Tar di Bologna, e lo ha deciso il presidente della seconda sezione dell'Emilia Romagna, Giancarlo Mozzarelli, ai danni della 25enne A. B.. 

Come riferisce l'agenzia AGI, si è presenta a un'udienza a Bologna per assistere a un procedimento in materia di appalti. Mozzarelli le ha chiestodi togliere il velo, altrimenti avrebbe dovuto lasciare l'aula, lei si è rifiutata e ha preso la porta.

"Non mi era mai successo prima - racconta all'Agi la giovane che si dice sconvolta - ho assistito a decine di udienze, anche qui al Tar e nessuno mi aveva mai chiesto di togliere il velo. Nemmeno al Consiglio di Stato". Il velo in effetti tiene il volto scoperto e quindi era identificabile".

Da quanto si apprende il giudice avrebbe specificato "che si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni" quindi continua l'avvocata "ha parlato di cultura, nemmeno di legge". 

Poco meno di un anno fa la Corte di Giustizia Europea, con una sentenza, aveva decretato che vietare il velo non discrimina, ma in casi particolari. 

SENTENZA DEL 14 MARZO 2017. "L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale direttiva.
Siffatta norma interna di un’impresa privata può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare".

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