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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Airbnb, tassazione su affitti brevi: "Ecco come compilare l'F24"

Dal 1°luglio per gli affitti brevi qualcosa è cambiato. E' la commercialista Angela Boscaglia a chiarire come pagare la tassa del 21% e con quali scadenze

Il Fisco combatte il "nero" degli affitti brevi gestiti da mediatori quali siti e portali turistici (periodi inferioni ai 30 giorni) e dallo scorso 1°luglio tassa al 21% i pagamenti dei contratti stipulati dal 1° giugno 2017 in avanti.

Se ne parlava da tempo e ora, ecco che quella che  molti chiamano "Tassa Airbnb" (dal nome dell'ormai utilizzatissimo portale che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra): ma come pagare? Con quale criteri e con quale codice?

Abbiamo posto tutte queste domande alla commercialista Angela Boscaglia dello Studio Boscaglia, che segue la vicenda e i vari sviluppi della legge. 

Cosa cambia dal 1°giugno 2017 per quanto riguarda gli affitti brevi e i siti che mediano? 

Dal 01/07/2017  per tutti i contrattati  di locazione brevi stipulati da un intermediario, sia attraverso i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali on line,  verra’    operata una ritenuta pari al 21% del    corrispettivo pattuito

A quanto ammonta la tassazione?

Gli intermediari sono obbligati dal 01/06/2017 ad operare  una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi corrisposti per i contratti di locazione brevi, qualora ovviamente intervengano nel pagamento o ne incassino il corrispettivo all’atto del pagamento al beneficiario ( il locatore). L’aliquota del 21% viene operata a tiolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca , o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di Dichiarazione dei redditi , di applicare il regime della cedolare

Come la si paga? I privati possono compilare in autonomia il modello F24? Come si fa, quali sono gli errori nei quali non si deve cadere e quale il codice? Si può fare online? 

La ritenuta di cui sopra deve essere versata esclusivamente dall’intermediario  entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo al beneficiario (locatore) mediante f 24 . Il codice per il versamento del tributo e’ stato istituito  con una risoluzione dell’agenzia delle entrate ed è il 1919 da indicare nella sezione ‘Erario ‘ del modello F 24. Nella stessa Risoluzione e’ stato previsto inoltre il codice tributo 1628 per recuperare eventuali ritenute versate in eccesso e indicate in Unico.

La prima scadenza è stata comunicata solo da pochissimo ed è il 17 luglio: quali saranno quelle successiva (la cadenza)?

La prima scadenza è stata il 17/07/2017 ( il 16 cade di domenica pertanto slitta al primo giorno lavorativo successivo). Questo perche’ applicandosi la normativa dai contratti stipulati dal 01/06/2017 e ipotizzando eventuali corrispettivi corrisposti nel mese di giugno, come detto sopra, la ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo. 

Quale tipo di evasione si evita in questo modo? 

Il provvedimento dell’agenzia delle entrate fa riferimento ai contratti di locazione breve e stipulati da persone fisiche ( cioe’ al di fuori dll’esercizio di attivita’ d’impresa) di durata non superiore a 30 gg. Questi contratti non hanno l’obbligo di essere registrati per questo spesso oggetto di evasione d’imposta. Con  il nuovo provvedimento che obbligherà gli stessi intermediari a comunicare tutti i dati relativi al locatore ufficialmente non sara’ piu’ possibile sfuggire alla tassazione. 

Cosa cambia per chi affitta e ha un contratto di lavoro, una partita iva (non inerente al settore ovviamente), lavora su ritenuta d'acconto? 
 
Come detto sopra se l’affitto avviene per immobile che non rientra in un’’attivita d’impresa ( alberghi etc) si applica la ritenute del 21% a titolo di imposta (nel caso di cedolare secca) o a titolo di ritneuta d’acconto ( nel caso si decida in sede di Unico di optare per la tassazione ordinaria). 

Pensa che sia stata una manovra necessaria alla lotta all'evasione?

Credo che in questo modo l’amministrazione posso monitorare piu’ facilmente un settore che fin’ora e’ stato spesso oggetto di ‘facile evasione fiscale'. Negli ultimi anni si e’ molto diffusa la consuetudine di scegliere in alternativa al un albergo un appartamento o singole stanze messe in affitto e per questo ritengo opportuno tale intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria

E' possibile far gestire tutto a un commercialista? Bene anche il fai-da-te?

Ciò che dovra’ decidere il locatore al momento della predisposizione dell’Unico (quindi nel momento in cui verranno dichiarati i propri redditi compreso quello da affitto) è decidere di optare o meno al regime di cedolare secca o tassazione ordinario per quanto riguarda il reddito da affitto. Credo che questa valutazione debba necessariamente essere fatta da un professionista. 

Bisogna poi mandare documentazione all'host che si ha ospitato o ci pensa il sistema (i siti come booking)?

L’intemediario (i siti come AirB&B, Booking e altri portali telematici e non telematici) che interviene nella stipula del contratto sono obbligati a trasmettere i dati relativi ai contratti di cui sopra. La trasmissione dei dati deve avvenire presso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno all’anno successivo a quella di conclusione del contratto. E’ prevista la possibilita’ per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore la comunicazione dei dati in forma aggregata.
I dati che dovranno essere comunicati sono:  
-    Il nome, cognome de codice fiscale del locatore,
-    La durata del contratto,
-    L’importo dl corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile



 

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