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Famiglia

Procedura e informazioni per la registrazione delle coppie di fatto

L'Unione Civile può essere costituita da due persone, italiane o straniere, maggiorenni dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela

In Italia la legge n. 76/2016 ha introdotto l’istituto delle Unioni Civili anche tra persone dello stesso sesso, e sono state dettate anche le relative disposizioni transitorie che disciplinano le modalità di attuazione del nuovo istituto.

Richiesta e documenti da presentare

L'Unione Civile può essere costituita da due persone, italiane o straniere, maggiorenni dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che devono presentare congiuntamente all'Ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta la richiesta di unione.

Nella richiesta, fatta di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, le parti dichiareranno di essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere maggiorenni e dello stesso sesso;
• non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
• non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
• essere capaci di intendere e volere;
• non essere stati condannati, per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte, ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

Inoltre, effettueranno la scelta del regime patrimoniale e potranno (ma questa è solo una possibilità offerta alle parti, non un obbligo) scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione.

La parte che modifica il proprio cognome, dichiarerà se sostituirlo con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Il cittadino straniero, che intende costituire unione civile in Italia, deve presentare all'Ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.

Cerimonia e registrazione

L'Ufficiale di stato civile, unitamente alle parti, sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà indicata la data in cui intenderanno presentarsi per la dichiarazione costitutiva dell'unione.

Nella data decisa dalle parti, avverrà la vera e propria costituzione dell'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato), che a Bologna viene solitamente formalizzata presso la Sala Rossa di Palazzo d'Accursio.

La data e l'orario devono essere concordati con il servizio matrimoni dell'Ufficio di Stato Civile, che fisserà l'appuntamento secondo le disponibilità.

La coppia deve presentarsi nel giorno e nell'ora prestabiliti presso la Sala Rossa del Palazzo Comunale (Piazza Maggiore, 6) con due testimoni maggiorenni (anche parenti dei nubendi) muniti di valido documento d'identità. Fino a novembre 2018, è possibile costituire le unioni civili anche presso la Cappella Farnese. Le celebrazioni avverrano fuori dalle fasce orarie previste per la Sala Rossa, fatta salva la verifica della disponibilità del celebrante, previa prenotazione presso l'ufficio Cerimoniale del Comune di Bologna, in accordo con l'ufficio Matrimoni e previo pagamento dell'importo dovuto.

Matrimoni e/o unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso

Anche i cittadini dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all'estero matrimonio o unione civile, potranno ottenerne il riconoscimento in Italia e la trascrizione del loro atto di matrimonio/unione civile nel Registro delle Unioni Civili.

I cittadini potranno rivolgersi o all'Autorità diplomatica italiana del paese di formazione dell'atto stesso (che provvederà a inoltrare l'atto all'Ufficiale di Stato Civile), oppure consegnarlo direttamente all'ufficio matrimoni.

Tale documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Le persone, che hanno già contratto all'estero matrimonio/unione civile, non potranno ripetere il procedimento in Italia.

Dove rivolgersi

Maggiori informazioni: clicca qui 

Convivenza di fatto

La convivenza di fatto è formata da “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per l'accertamento della stabile convivenza della coppia di fatto (che può essere formata da due persone dello stesso o di diverso sesso) si fa riferimento a quanto previsto dalla legge in materia di formazione di famiglia anagrafica e di dichiarazione anagrafica.

La legge non prevede un registro delle coppie di fatto da tenersi presso i Comuni ma definisce che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della coppia e quindi per l'esercizio di tutti i diritti derivanti dalla legge, si deve fare riferimento proprio all'iscrizione anagrafica nel medesimo stato di famiglia, a garanzia sia della stabile convivenza che della presenza di vincoli affettivi al di fuori dei rapporti di parentela. Pertanto, al momento della dichiarazione di cambio di indirizzo o immigrazione nel Comune, chi si trova nella condizione prevista dalla legge e intenda formare una convivenza di fatto dovrà compilare l'apposito modulo.

Parimenti chi si trova già iscritto in anagrafe e intendesse dichiarare la convivenza di fatto secondo quanto previsto dalla legge 76/2016 può utilizzare l'apposito modulo.

Inoltre, compito dell'anagrafe centrale è la ricezione e la conservazione del contratto di convivenza con il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali. Questo è redatto “in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico” e deve essere trasmesso all'anagrafe dal professionista che lo ha raccolto entro 10 giorni dalla redazione.

L'ufficio aggiornamento dati provvederà a registrare i dati identificativi del contratto nello stato di famiglia e nelle schede individuali dei conviventi. La convivenza di fatto può cessare su dichiarazione resa dagli interessati tramite l'apposito modulo. Per coloro che avevano sottoscritto oltre alla convivenza di fatto anche il contratto di convivenza, occorre una risoluzione redatta in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o avvocato.

Per informazioni relative alla registrazione del contratto di convivenza è possibile rivolgersi all'ufficio aggiornamento dati:
numero: 051 219 32 43 

Il modulo per la dichiarazione di convivenza di fatto deve essere compilato, sottoscritto e presentato personalmente presso l'anagrafe degli URP di quartiere oppure può essere inviato per raccomandata, fax o via telematica a:

Comune di Bologna - Ufficio aggiornamento dati c/o Servizi Demografici
piazza Maggiore 6
email: aggiornamentodati@comune.bologna.it
Fax: 051 219 35 03

L'invio attraverso è mail è consentito ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità dei richiedenti.

Info: Comune di Bologna

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