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Giovedì, 18 Aprile 2024
Tasse

Seconda rata Imu entro il 17 dicembre: tutte le aliquote di Bologna

Saldo entro il 17 dicembre e i proprietari bolognesi pagheranno tra i conti più salati. Un vero salasso per le famiglie che quest'anno spenderanno tra i 200 e 450 euro in più. Qui quanto e come

Portafogli alla mano a dicembre, non solo per i regali di Natale, che quest’anno si prevedono più piccoli ed economici, ma anche per il saldo del’Imposta Municipale propria, l’Imu, che va versato entro il 17 dicembre. Una vera e propria batosta per le famiglie che, insieme ad altri rincari, spenderanno dai 200 ai 450 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (fonte: Sole24ore). A versare il saldo Imu più alto Bologna, insieme a Milano e Genova, mentre a pagare il conto più salato saranno i proprietari di seconde case, in affitto, e immobili di lavoro.

CALCOLO DELL’IMU. L'Imu per l’abitazione principale, l’immobile in cui risiede il proprietario e la sua famiglia, tiene conto della sua rendita catastale (che verrà presto aggiornata), rivalutata del 5%, moltiplicata x 160, per ottenerne il valore catastale. Questo a sua volta va moltiplicato per l’aliquota stabilita dal Comune di Bologna, lo 0,4%.

Ad esempio se l’abitazione principale ha rendita catastale di 724,33 euro, rivalutata del 5% = 760,55 euro x 160 = valore catastale 121.688 euro x 0,4% = 486,75 euro, cioè l’imposta annua dell’Imu.

Da questa somma si detraggono, per gli anni 2012 e 2013, 250 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente nell’abitazione. L’intero importo viene versato nelle casse del Comune, mentre per aliquote a partire dallo 0,76%, applicate ad altri tipi di immobile, lo 0,38%, viene versato nelle casse dello Stato.  Il pagamento del saldo avviene con il modello F24 e, solo per il saldo, po’ essere utilizzato l’apposito bollettino.

SANZIONI PER IL MANCATO VERSAMENTO. Chi non versa o versa in ritardo, è soggetto a una sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata o versata in ritardo (D.Lgs. n. 471/97). Per non incorrere nella sanzione, i cittadini devono ricorrere allo strumento del ravvedimento ovvero “rimediare spontaneamente” entro i termini stabiliti. Il ravvedimento non è più possibile se la violazione è già stata contestata, cioè se gli accertamenti sono già stati notificati. In quel caso l’imposta sarà gravata da sanzioni e interessi: 0,2% per ogni giorno di ritardo, se la rata viene versata entro il 15° giorno dalla scadenza; 3% tra il 16° e il 30° e 3,75% tra il 31° giorno entro l’anno dalla scadenza (fonte: Comune di Bologna)

TUTTE LE ALIQUOTE DEL COMUNE DI BOLOGNA

0,4 per cento  

  • unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
  • unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
  • unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  • unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  • alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

0,76 per cento     

  • abitazione (e pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
  • immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;
  • sale cinematografiche del centro storico e monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395.
  • unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • unità immobiliari (e pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a: persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale; studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli Studi di Bologna; Lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti;
  • immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell’imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
  • unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

0,94 per cento   

  • unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;
  • unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B, D e C (con esclusione delle categorie C6 e C7), a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;

1,06 per cento

  • gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolate.
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