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Elezioni comunali provincia di Bologna 2013

Amministrative 2013: quando il voto e valido e quando e nullo? Tutte le informazioni

Votare è abbastanza semplice, ma affinché il voto non venga vanificato con errori banali, ecco alcuni esempi di errori che si possono commettere nella cabina elettorale

Per i comuni che superano i 15.000 abitanti, quindi Imola, la scheda di colore azzurro reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore può votare:

  • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).

L’elettore potrà altresì manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista, i nominativi (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Per i comuni che non superano i 15.000 abitanti, quindi Granaglione e Camugnano, la scheda di colore azzurro reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato.

L’elettore può votare:

  • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo, e per la lista collegata, tracciando un segno anche sul relativo contrassegno.

In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata.

L’elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o non più di due voti di preferenza, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

VOTO NULLO.  Il voto può essere condierato nullo anche se le preferenze espresse sono state indicate con precisioni. Vediamo alcuni casi.

- Se il candidato sindaco e la lista collegata sono stati correttamente votati, ma sulla scheda siano presenti segni o scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile,che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

-  Se il candidato sindaco e la lista collegata sono stati correttamente votati, ma la scheda non è conforme al modello predisposto e fornito dal Ministero dell'Interno, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore così come previsto dalla legge;

- Quando il voto e le preferenze risultano incomprensibili, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti;

- Per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (Camugnano e Granaglione) costituisce un tipico caso di nullità l’avere espresso il voto per un candidato a sindaco e per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Voto di preferenza. Si considera nullo qualora non sia possibile desumere con certezza la volontà effettiva dell'elettore. Da questo punto di vista, essendo il voto di preferenza espresso scrivendo il nome e cognome del candidato preferito, la sua validità dovrebbe essere ammessa anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Al contrario, la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda.

SCHEDE BIANCHE. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura. Del numero delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti di preferenza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale. Le schede bianche, le schede nulle e i voti di preferenza nulli vanno registrati,separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

SCHEDE CONTESTATE. Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, fermo restando che contro le operazioni per la elezione del sindaco e del consiglio comunale è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti ai candidati a sindaco contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste di candidati alla carica di consigliere che, in quanto contestati, non sono stati comunque attribuiti al candidato sindaco.
 

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