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Per ogni nuovo bimbo in città c’è un albero in più

La nostra regione tutela il verde urbano: le città si regalano una pianta per festeggiare ogni nascita

La nascita di un bimbo, un nuovo piccolo cittadino in più, è sempre una bella gioia. E ancora più bella l’idea che a ogni lieto evento si accompagni anche un piccolo, tanto simbolico quanto importante, contributo alla crescita del verde cittadino. Da qui la regola di un nuovo albero piantato per ogni neonato. Ecco, ce lo spiega il portale dedicato all’ambiente della nostra Regione come la norma si è evoluta nel tempo e con quali caratteristiche è attualmente in vigore.

La Legge 29 gennaio 1992, n. 113, prevede l´obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. I Comuni, oltre alla messa a dimora delle piante, devono provvedere a comunicare alle famiglie il tipo di pianta loro assegnata ed il luogo esatto in cui essa è stata posta a dimora.

Con deliberazione n. 1324 del 23 settembre 2013, la Giunta Regionale ha recepito quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che ha modificato l’articolo 1, comma 1 della sopra menzionata L. 113/92 come di seguito riportato:

- sono obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla sopracitata Legge 113/1992 esclusivamente i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- i Comuni devono provvedere non più entro dodici mesi bensì entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale, stabilendo inoltre che il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione e che la messa a dimora degli alberi possa comunque essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico;

- l’obbligo di messa a dimora di un albero viene esteso anche per ciascun minore adottato residente.

La Regione assicura, ai Comuni che ne fanno richiesta, la disponibilità delle piante necessarie presso i vivai forestali gestiti direttamente (a titolo gratuito); i  Comuni devono inviare il modulo di richiesta entro il 20 settembre di ogni anno al Servizio Parchi e Risorse forestali per posta ordinaria all’indirizzo del Servizio, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna, oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

In alternativa, i Comuni possono acquistare le piante a prezzo concordato presso il vivaio  forestale  "Scodogna", Strada Nazionale Ovest  28, Collecchio (PR), gestito in forma convenzionata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (per informazioni Centro Parco "Casinetto" - Strada Olma  2 - 43038 Sala Baganza (PR), Dott. Angelo Vanini, tel. Tel. 0521/836026, e-mail: vivaioscodogna.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it).

Anche i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono fare richiesta per ottenere le piante e adempiere, di propria iniziativa, a quanto previsto dalla Legge 113/92.

Criteri di erogazione del contributo

Ai sensi della L.R. n. 3/1999, art. 106, la Regione eroga un contributo ai Comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato.  Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324/2013, sono stati definiti i criteri per potere accedere al contributo regionale, le modalità di erogazione e le specie da impiantare.

I Comuni devono inviare alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse forestali, entro il 31 maggio di ogni anno, il modulo di certificazione attestante il numero dei bambini nati nell'anno di riferimento e il relativo numero di piante messe a dimora. Se non fosse stato possibile mettere a dimora le piante causa avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico, con lo stesso modulo potrà essere presentata le certificazione entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Il modulo di cui sopra certifica inoltre la provenienza del materiale vegetale, in quanto sono ammesse a contributo solo le piante provenienti dai vivai forestali gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale e/o da quello condotto in forma convenzionata da terzi. Solo utilizzando le specie indicate nell'apposita Direttiva regionale si adempie la Legge n. 113/92, perciò l'impiego di dette specie è vincolante ai fini dell'accesso al contributo.

La somma messa a disposizione annualmente dalla Regione Emilia-Romagna viene ripartita tra i Comuni che, a seguito di istruttoria sulle certificazioni inviate, risultano aver rispettato gli obblighi di legge; di conseguenza, l'entità del contributo unitario (per pianta) varia ogni anno in funzione della disponibilità del bilancio regionale e del numero totale degli alberi collocati a dimora dai Comuni ammessi al contributo.

Il contributo erogato per le piante distribuite gratuitamente dai vivai forestali gestiti direttamente dalla Regione Emilia-Romagna ammonta al 20% di quello riconosciuto per le piante acquistate a prezzo convenzionato presso il vivaio gestito in forma convenzionata.

Cosa è stato fatto fino ad ora

Per adiempere alla Legge 113/92 la Regione ha distribuito ai Comuni, dai propri vivai forestali, circa 160.000 piante, corrispondenti ad altrettanti bambini nati dal 1992 al 2011. Le famiglie interessate a ricevere informazioni sullo stato di attuazione della Legge "Un albero per oggi neonato" possono rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Per maggiori informazioni potete contattare il Servizio Parchi e Risorse forestali al n. telefonico 051/5276080, email Segrprn@Regione.Emilia-Romagna.it.

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