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Fase 2, si entra nel vivo. Cosa cambia da oggi e quali i divieti che invece restano ancora in vigore

Così da oggi avrà inizio una nuova quotidianità

18 maggio 2020. Una data che porta nel vivo la Fase 2 del Coronavirus. Quella nella quale impariamo a convivere con questo nemico, ancora non sconfitto. Ma che stiamo imparando  a tenere sotto controllo.

Il cielo è terso a Bologna, la temperatura è mite. Questa l'accoglienza della città al nuovo inizio, nel giorno in cui molte attività - dal commercio al dettaglio ai saloni estetici - tirano su le serrande dopo 70 giorni circa di serrata.

Come cambia il nostro quotidiano da oggi 18 maggio 2020? In soldoni, cosa possiamo fare e che cosa (ancora) no ? Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi. Come si andrà a cena fuori o ad acquistare un nuovo jeans? Come andremo a tagliarci i capelli o saremo accolti negli hotel. Come sarà la nostra estate al mare, o i centri estivi che accoglieranno i nostri bambini, e l'esame di maturità?

Le regole ora ci sono (il Premier Conte ha siglato il Dpcm - maggio 2020), ma la prima fondamentale indicazione resta- ancora - l'appello al buonsenso: chi ha una infezione respiratoria caratterizzata da una temperatura di 37,5 gradi o più "deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante". L'autocertificazione (QUI LA 'NUOVA' E TUTTE LE INDICAZIONI SU QUANDO SERVE) servirà ancora in qualche caso, come gli spostamenti fuori-regione, che devono essere ancora rigorosamente per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute (saranno permesse in piena libertà solo dal 3 giugno).

Smart working, resta dove possibile

Lo smart working sarà una pratica che durerà ancora, da Dpcm : "In ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento".

Palestre & piscine 

"L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020". "Le Regioni e le Province Autonome", viene inoltre spiegato, "possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".

"Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali". ''Sono chiusi", anche, "gli impianti nei comprensori sciistici".

Funzioni religiose

Da oggi l'accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. "L'accesso ai luoghi di culto -si legge nel testo definitivo del provvedimento sulle riaperture- avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". E ancora: ''Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7". Le chiese, "ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica e al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa" si legge ancora. Durante la messa, si dovrà evitare lo scambio del segno della pace e la distribuzione della Comunione dovrà avvenire dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; "gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli" prosegue il protocollo allegato al Dpcm. Il Protocollo offre infine alcuni consigli fra i quali la possibilità di celebrazioni all’aperto "ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni" e suggerisce di favorire "le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica".

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Sì quindi alle celebrazioni religiose con mascherine e dispositivi di protezione, distanza di almeno un metro fra i fedeli, che all’interno dell’edificio di culto non potranno superare le 200 unità. E' quanto prevede, inoltre, il protocollo allegato al Dpcm, emanato oggi e siglato con le Comunità ebraiche, islamiche, le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane, Ortodosse, Induista e Buddista. "È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone – si legge - il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine".

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Parchi e attività ludiche per bambini

Dal 18 maggio "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento'', nonché "della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". ''E' consentito -si legge nel testo- l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia 8".

Dal 15 giugno ''è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative", "anche non formali, al chiuso o all'aria aperta", con "l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8". Le "Regioni e le Province Autonome -si legge nel testo- possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".

"Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale". "I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza", si legge nello stesso articolo.

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Fase 2, precauzioni per anziani, malati cronici

Gli anziani e le persone con malattie croniche dovrebbero restare in casa il più possibile, evitando di uscire salvo che nei casi di stretta necessità. "E' fatta espressa raccomandazione - si legge nel testo - a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche", "con multimorbilità", cioè con più malattie, "ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità". Dal 18 maggio ''è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto". In particolare, ''l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non", "è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione".

"In caso di insorgenza di sintomi Covid-19", le persone "sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati". Chi raggiunge la nostra Penisola ha l'obbligo di indicare il motivo del viaggio, l'indirizzo della residenza dove trascorrerà il soggiorno, il mezzo privato utilizzato per eventuali trasferimenti e un numero telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Questo vale sia per i soggiorni lunghi, sia per chi transita o si trova lungo lo Stivale per motivi di lavoro. Allo scadere del periodo di permanenza deve "lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato". Non solo chi è ospite in Italia ha l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19 "con tempestività" al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale "per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento".

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Viaggi in Italia

"E' autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (Ue o extra Ue), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati". "Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario", per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati in precedenza.

Chi viaggia per lavoro è esonerato dall'isolamento volontario nel momento in cui dovesse transitare e venire in Italia per motivi di affari. In dettaglio, non sussiste nessuna 'quarantena' "per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Chi si muove fino a cinque giorni lungo la Penisola ha l'obbligo di: indicare i motivi del viaggio, fornire l'indirizzo completo di dove si soggiorna, "indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti" e un recapito telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza. E' quanto si legge nell'ultimo decreto in particolare nel punto che riguarda 'Transiti e soggiorni di breve durata in Italia.

Dal 3 giugno sparisce ogni limitazione - e non c'è più quarantena - per gli spostamenti all'estero verso gli Stati dell'Unione europea e dell'area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Restano vietati gli spostamenti per altri Paesi, "salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

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Mascherine

"Ai fini del contenimento della diffusione" del coronavirus Sars-Cov-2, "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Il testo dà dunque indicazioni su come dovremo usare le mascherine nella Fase 2, di convivenza con Covid-19, e precisa anche chi è esonerato dall'indossarle. Secondo quanto previsto nell'articolo 3, non sono infatti soggetti all'obbligo di mascherina "i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".

Sdoganate ufficialmente nella Fase 2 le mascherine fatte in casa, purché "in materiali multistrato idonei a formare un'adeguata barriera". Protagoniste dei commi 3 e 4 di questo articolo sono le cosiddette "mascherine di comunità". Nel testo si dispone che nella popolazione generale "possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso". Il tutto senza dimenticare il distanziamento sociale. L'utilizzo delle mascherine di comunità, viene precisato nel Dpcm, "si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio" da coronavirus Sars-Cov-2, "come il distanziamento fìsico e l'igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie".

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Bar, ristoranti, mense e cibo a domicilio

Resta consentita "la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi".

"Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10". "Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Fase 2: tutte le altre informazioni utili

''Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati". Per ''consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19 - si legge nel testo - le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse." In particolare, i "soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza".

''Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi". Sono esclusi dalla sospensione, "a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

"Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista". "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio¬occupazionale, sanitario e socio-sanitario - spiega ancora il decreto - vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori".

Caledario riaperture Emilia Romagna dal 18 maggio

Sulla base dell’ ordiananza siglata dal Governatore dell'Emilia Roamgna ieri 17 maggio 2020, da oggi 18 maggio sono consentite le seguenti attività, sulla base dei protocolli regionali adottati e allegati all’atto:

-    commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), agenzie di servizi (a titolo di esempio: agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) (Protocollo allegato 1);
-    servizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 
-    servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing) e attività artigianali 
-    attività ricettive alberghiere 
-    strutture ricettive all’aria aperta 
-    tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza. Il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
-    apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali - nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Caledario riaperture Emilia Romagna dal 25 maggio

Dal 25 maggio sono consentite le seguenti attività, sulla base di protocolli regionali che andranno adottati (a eccezione degli stabilimenti balneari, per i quali è già stato approvato):
-    stabilimenti balneari (Allegato 6);
-    palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, altre strutture nelle quali si svolgano attività sportive in forma singola o di squadra dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico; 
-    attività corsistiche (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia, nautica);
-    attività dei centri sociali, culturali e ricreativi;
-    attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park.
-    attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive. Queste strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Caledario riaperture Emilia Romagna dall'8 giugno

Dall’8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni, anche qui previa adozione del protocollo regionale.

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