Smart working, congedi e bonus baby sitter: le linee guida
Il nuovo decreto legge permette ai genitori di figli fino a 16 anni di svolgere il proprio lavoro in smart working. Se non ci fosse la possibilità di utilizzare questa modalità, consente di assentarsi dal lavoro, riconoscendo il 50% della retribuzione ai genitori di figli con meno di 14 anni...
In piena pandemia è bene fare chiarezza su lavoro in smart working, congedi e bonus baby sitter. La FP-Cigl ha pubblicato le principali linee guida, semplificando per punti tutte le informazioni necessarie.
Lavoro agile - Smart Working
I genitori di figli conviventi minori di 16 anni, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:
1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL
Astensione dal lavoro (con figli con meno di 14 anni):
Se la prestazione lavorativa non può essere effettuata in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro:
1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL
4. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992(, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura
Per tali astensioni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura della contribuzione figurativa.
Se si è fruito di congedi parentali dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2021 per:
1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio/a;
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a;
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL;
si possono convertire su richiesta nel congedo precedente al 50%, e non saranno più computati
nel congedo parentale né indennizzati.
Astensione dal lavoro (con figli tra i 14 e i 16 anni):
I genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile possono astenersi dal lavoro:
1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL
Per tali astensioni non è prevista ne retribuzione o indennità al 50%, ne contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e mantenimento del posto di lavoro.
Bonus baby-sitter
I lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza covid19, nonché i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo settimanale di 100 euro.
Fonte: fpcgil.it