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Mutuo prima casa, agevolazioni per gli under 36: tutto quello che c'è da sapere

Le agevolazioni prima casa per i giovani si applicano con alcune specifiche modalità

Acquistare casa è il sogno di molti giovane e coppie, che dopo aver trovato lavoro pensano al futuro. Spesso però, i prezzi delle abitazioni in città sono troppi alti, o contratti di lavoro non permettono subito l'accesso al credito. La buo a notizia è che con la circolare n. 12/2021 del 14 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate  - come riporta il sito di ricerca casa idealista.it - ha chiarito alcuni aspetti pratici sull’applicazione delle condizioni agevolate per il mutuo prima casa per i giovani under 36 anni con Isee inferiore a 40 mila euro, disposte dal Decreto Sostegni Bis, che si applicano all’acquisto dell'abitazione avvenuta tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Vediamo punto per punto tutte le novità.

Requisiti per il mutuo prima casa giovani 

Tra i requisiti per il mutuo prima casa giovani è’ necessario che l’acquirente:

  1. abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all’estero, che abbia acquistato l’immobile come “prima casa” sul territorio italiano;
  2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
  4. L’agevolazione non è ammessa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Per quanto riguarda l'Isee dei giovani under 36, il secondo requisito circoscrive l’ambito di applicazione dell’agevolazione a un valore che non deve superare i 40.000 euro annui. L’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare (ad esempio: l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli dell’anno 2020 per gli atti stipulati nel 2022). In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, se questa non è stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente. L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Tuttavia, si ritiene che, al ricorrere dei requisiti previsti dal DPCM n. 159 del 2013 (richiamato dal comma 6 dell’articolo 64 del d.l. citato) possa essere considerato l’ISEE corrente in caso di cambiamenti significativi della situazione.

L'agevolazione sui mutui under 36 non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita, dato che la norma fa chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Il contratto preliminare produce, infatti, tra le parti solo effetti obbligatori e non reali.

Agevolazioni giovani prima casa, quando si applicano

Le agevolazioni prima casa per i giovani si applicano con queste modalità:

  • L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale si riferisce anche agli atti assoggettati a Iva
  • La disposizione si applica anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile agevolato, in analogia con quanto previsto dall’agevolazione “prima casa” con gli stessi limiti e condizioni
  • In caso di co-acquisto è dovuto il pagamento dell’imposta di registro, non inferiore alla misura minima (pari a 1.000 euro), da parte del soggetto co-acquirente che non sia in possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio in esame.

Imposta di bollo, ipotecaria e catastale

E’ prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, ferma restando l’applicabilità delle imposte per gli atti di acquisto soggetti a Iva. In caso di riscontro di insussistenza dei requisiti per l’agevolazione prima casa under 36,  l’imposta di registro è recuperata nella misura del 2 per cento.

Per consultare il testo completo della circolare clicca qui: circolare_12_agevolazioni_under_36_-2

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