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Venerdì, 19 Aprile 2024
Lavoro

Autista alla collega: "Sei lesbica?". Per la Cassazione va licenziato

Accolto il ricorso di Tper che voleva licenziare in tronco per “giusta causa” un autista, suo dipendente, che alla fermata dei bus si era rivolto così verso una collega

La Cassazione ha accolto il ricorso di Tper che voleva licenziare in tronco per “giusta causa” un autista, suo dipendente, che alla fermata dei bus aveva detto a una collega, da poco madre di due gemelli: “Ma perché sei uscita incinta pure tu? Non sei lesbica?'". Per poi aggiungere, con fare "irrisorio": “E come sei uscita incinta?'".

L'esposto della lavoratrice

La donna aveva subito presentato un esposto all’azienda che, a sua volta, aveva contestato all’autista un “un comportamento gravemente lesivo dei principi del Codice etico aziendale e delle regole di civile convivenza", licenziandolo in tronco. Ma nel 2020 i giudici della Corte d’Appello di Bologna avevano ritenuto quello dell’autista un “comportamento inurbano” riducendo il licenziamento a recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, condannando Tper a versargli venti mensilità. Secondo i giudici di merito, il licenziamento in tronco - non accompagnato da alcuna forma di retribuzione e preavviso - era "sproporzionato" alla "obiettiva entità" degli "addebiti".

La Cassazione ribalta il giudizio della Corte d'Appello

Ma per la Cassazione le cose vanno valutate diversamente. È “innegabile il portato della evoluzione della società negli ultimi decenni, la acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale" e del fatto che essa "attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona". Pertanto "l'intrusione in tale sfera" con "modalità di scherno", in ambiente di lavoro e alla presenza di utenti, non può essere considerata solo "una condotta inurbana" ma è una vera "discriminazione" da sanzionare con il licenziamento in tronco. È quanto sostiene la Suprema Corte (verdetto 7029 della Sezione lavoro) accogliendo così il ricorso di Tper e ordinando la Corte di appello di rivedere la sua decisione verificando "la sussistenza della giusta causa di licenziamento alla luce della corretta scala valoriale di riferimento" come "ricostruita" dagli stessi 'ermellini'.

Il Codice Pari opportunità considera discriminazioni anche le molestie

“La valutazione del giudice di merito nel ricondurre a mero comportamento 'inurbano' la condotta” dell’autista, sottolinea la Cassazione, “non è conforme ai valori presenti nella realtà sociale ed ai principi dell'ordinamento". "Essa rimanda infatti - prosegue il verdetto - ad un comportamento contrario soltanto alle regole della buona educazione e degli aspetti formali del vivere civile, laddove il contenuto delle espressioni usate, e le ulteriori circostanze di fatto nel quale il comportamento del dipendente deve essere contestualizzato, si pongono in contrasto con valori ben più pregnanti, ormai radicati nella coscienza generale ed espressione di principi generali dell'ordinamento".

In proposito, la Cassazione ricorda che il Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna - d.lgs. n. 198/2006 - considera come "discriminazioni" anche le "molestie", ovvero "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Soprattutto con riguardo alla posizione "di chi si trovi a subire nell'ambito del rapporto di lavoro comportamenti indesiderati per ragioni connesse al sesso".

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