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Bolognina ed Emilia Ponente: prorogata l'ordinanza anti-alcol

"I tavoli di concertazione con i cittadini hanno confermato l'utilità dei provvedimenti". Ecco le strade coinvolte

Il Sindaco Virginio Merola ha firmato l'ordinanza che proroga al 31 ottobre 2017 i provvedimenti per contrastare l'abuso di alcol in zona Bolognina e in un tratto di via Emilia Ponente.

"I tavoli di concertazione con i cittadini hanno confermato l'utilità dei provvedimenti", si legge nella nota del Comune. 

Ecco le strade coinvolte (ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Polizia urbana):

1) zona "Bolognina": de' Carracci (tratto compreso tra Fioravanti e Matteotti), Tiarini, Zampieri, Costa, Tibaldi, Bolognese, Procaccini, Poliziano, Crespi, Spada, Calvart, Barbieri, Flora, del Battiferro, Tasso, Mazza, Torreggiani, Magenta, Cignani, Mitelli, del Mastelletta, Faccini, dei Gandolfi, Lombardi, Gobetti (tratto compreso tra  via de' Carracci e via Barbieri), Lugli, Parini, Fioravanti, Colonna, Dall'Arca, De Maria, Sirani, dei Rosaspina, Di Vincenzo, Da Faenza, Corticella (tratto compreso tra Piazza dell'Unità e Barbieri/Lombardi), Piazza dell'Unità, Matteotti (da Via de' Carracci a Piazza Unità), Ferrarese (tratto compreso tra Matteotti e Lombardi), Saliceto (tratto compreso tra Ferrarese e Lombardi), Vasari, Serra;

2) via Emilia Ponente nel tratto compreso tra via Triumvirato e via della Pietra. 

Cosa prevede l'ordinanza
- Orari: per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli è prevista la chiusura dalle 21 alle 7 del giorno successivo; per i laboratori artigianali del settore alimentare l'ordinanza prevede la chiusura dell’attività di vendita dalle 22 alle 7 del giorno successivo;

- Detenzione bevande alcoliche refrigerate: tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, i produttori agricoli e i laboratori artigianali alimentari devono rispettare il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità dell'ordinanza; 

- Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.

Deroghe. Per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, i titolari di esercizi commerciali, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari compresi nelle vie e strade interessate dall'ordinanza possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata (punto 1) nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità dell'ordinanza;

b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’ esercizio dell’attività;

La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare; 

I titolari delle attività che hanno già ottenuto le deroghe ai sensi dei provvedimenti adottati continuano a fruirne senza dover ripresentare le comunicazioni previste.

Sanzioni. Le violazioni ai punti 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro (pagamento in misura ridotta 400 euro).

La violazione del punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da 100 a 500 euro (pagamento in misura ridotta 200 euro). E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. 

L'accertata inosservanza delle autodichiarazioni rese ai sensi del Dpr 445/00 di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle 21 alle 7 (esercizi di vicinato e medie strutture afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle 22 alle 7 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro.
 

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