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Cronaca

Il tribunale di Bologna affida una bimba di tre anni a una coppia gay

Dopo la sentenza della Cassazione che ha sancito il diritto dei gay all'affido di un minore, segue il tribunale bolognese. Franco Grillini: 'Decisione con forte significato sociale, Italia inadempiente in Europa'

'Affido temporaneo', ovvero tutela del minore, mantenendo il legame con i genitori naturali. Fin qui niente di eccezionale, ma il Tribunale di Bologna ha deciso di dare in affido una bambina di tre anni a una coppia omosessuale.

Una decisione 'storica' che troverà sicuramente schierati non solo i bolognesi, ma gli italiani tutti, che approveranno con entusiamo o avverseranno con forza la decisione del giudice Giuseppe Spadaro che, comunque la si veda, costituirà un precedente giuridico.

La coppia affidataria non risiede a Bologna, ma in un’altra città della regione: due uomini 'benestanti', da tempo conviventi, quindi, secondo i servizi sociali, una coppia stabile e affidabile. La bimba di tre anni, vive nella stessa città, conosce bene ed è affezionata a entrambi tant'è che li chiama 'zii'.

'Una notizia ovviamente positiva' dice a Bologna Today Franco Grillini, consigliere regionale, storico attivista dei diritti omosessuali e responsabile di Gaynet 'teniamo conto che in base alla Direttiva Europea sull'adozione da parte di coppie gay, o anche di single, l'Italia è sotto procedura di infrazione poichè inadempiente', una realta avversata nel nostro paese dai partiti più tradizionalisti 'la decisione del tribunale di Bologna ha un forte significato politico, culturale e sociale e stabilisce finalmente che le coppie LGBT sono come le altre, fatto già acclarato da tonnellate di studi internazionali. Se poi si considera che la bimba conosce la coppia, si è ha una continuità del processo educativo e relazionale, quindi - conclude - chiunque è in grado di svolgere bene un tale compito, deve poterlo fare, basta pregiudizi in base all'orientamento sessuale'.

LA LEGGE LO CONSENTE. Nel codice i 'paletti' sono posti solo per l'adozione, a coppia sposata, mentre per l’affido la famiglia può essere rappresentata da una coppia tradizionale, 'comunità di tipo famigliare', ovvero da due persone che assolvono alla funzione di genitori, ma c'è spazio anche per i single. Non essendovi dunque un divieto, l'affido a coppia omosessuale è consentito.

Sicuramente la sentenza della Cassazione dell'inzio dell'anno, che ha sancito il diritto dei gay a ottenere l'affido di un minore, ha influito sulla decisione del Tribunale presieduto da Spadaro: 'mero pregiudizio' era stato definito il 'ritenere che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale'.

ADOZIONE E AFFIDO. L'affidamento familiare (o temporaneo) è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 che ha disciplinato anche l'attuale adozione. La sostanza di questo istituto si può rintracciare nell'art. 2 della legge che così recita: "il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia".

Per richiedere l'adozione di un minore in stato di adottabilità, sono necessari alcuni requisiti: almeno tre anni di matrimonio o di convivenza prima del matrimonio; non sussistenza di separazione, neppure di fatto, sempre negli ultimi tre anni; essere affettivamente idonei ad educare e crescere un bambino; non avere una differenza di età con l'adottando inferiore a 18 anni o superiore a 45. I limiti di età sono derogabili nell'interesse del minore quando uno solo dei genitori abbia superato il limite (che comunque non può andare oltre i 55 anni), quando vi siano altri figli di cui almeno uno minorenne, quando l'adottando sia fratello o sorella di un figlio adottato. (fonte: Carabinieri)

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