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Cronaca

Coronavirus, 38 milioni di euro per la cassa integrativa: ecco per chi e come

Viale Aldo Moro chiarisce le condizioni di accesso. L'assessore Colla: "Possono accedervi tutti i datori di lavoro privati di ogni settore che non possano fruire degli ammortizzatori ordinari"

Come funzionano e a chi sono destinati gli ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme ai firmatari del Patto del Lavoro? Lo spiega la stessa Regione, chiarendo innanzitutto che alla cassa integrazione in deroga - dotata di un fondo di 38 milioni di euro per fronteggiare le ricadute economiche provocate dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus - possono accedere tutti i datori di lavoro privati, di ogni settore produttivo, che non abbiano accesso agli ammortizzatori ordinari.

“L’eccezionalità dell’accordo, il primo in Italia a livello regionale - spiega l’assessore a Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla -, punta a intervenire per la tutela di lavoratori e datori di lavoro che subiscano gli effetti negativi di questo periodo di emergenza sanitaria, non potendo usufruire di strumenti ordinari. In attesa che vengano emanate dal Governo ulteriori disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, o la cui attività sia ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, questo accordo permetterà l’utilizzo della cassa in deroga per tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi gli agricoli e i soci lavoratori di società cooperative che non abbiano a disposizione alcun altro ammortizzatore sociale”.

Il provvedimento decorre retroattivamente dal 23 febbraio. Possono accedere quindi alla Cig in deroga i datori di lavoro privati che:
a) occupano da 1 a 5 dipendenti compresi e che non aderiscano ai Fondi di solidarietà bilaterale attivi; b) occupano da 6 a 15 dipendenti compresi e accedono al Fis, solo nel caso in cui non possano beneficiare dell’assegno di solidarietà; c) occupano più di 15 dipendenti e accedono al Fis, solo se hanno già fruito dell’assegno ordinario nei limiti massimi previsti. 

NOTA CIG IN DEROGA – ART. 17 – DL 9/2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

In attesa che vengano emanate dal Governo ulteriori disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o la cui attività è ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, possono accedere alla cassa integrazione in deroga tutti i datori di lavoro privati di tutti i settori solo se non possono fruire in concreto di ammortizzatori ordinari di cui al D.lgs. 148/2015 (CIGS, CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale), anche perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti. 
Beneficiano del trattamento di cig in deroga tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori agricoli e i soci lavoratori di società cooperative. 

Possono accedere quindi alla CIG in deroga i datori di lavoro privati che: 
- occupano da 1 a 5 dipendenti compresi, che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterale attivi, in  quanto non hanno a disposizione alcun altro ammortizzatore sociale 
- operano in settori esclusi da qualsiasi forma di sostegno al reddito 
- occupano da 6 a 15 dipendenti compresi e accedono al FIS, solo nel caso in cui non possono beneficiare dell’assegno di solidarietà in quanto l’evento non è riconducibile alla causale di riduzione di eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi, plurimi o per giustificato motivo oggettivo 
- occupano più di 15 dipendenti e accedono al FIS, solo se hanno già fruito dell’assegno ordinario nei  limiti massimi previsti 
- rientrano nell’ambito della CIGO, solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e se non hanno 
disponibilità di ricorrere alla CIGS 
- rientrano nell’ambito della CIGS solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e che non hanno la disponibilità di ricorrere alla CIGO. Il comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016 prevede la concessione della CIGS qualora la crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso e imprevedibile esterno alla gestione aziendale 
- pur potendo fruire degli ammortizzatori di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 sopra indicati, i 
propri lavoratori che non possiedono i requisiti di accesso a tale disciplina 
- aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale attivi, solo se hanno superato i limiti temporali del 
trattamento disposti dalla disciplina del fondo stesso. 

Il trattamento di CIG in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio.

Tutte le informazioni utili sulle modalità e sulla decorrenza di invio delle domande di CIG in deroga e della relativa modulistica e sull’evoluzione della normativa verranno pubblicate sul portale web dell’Agenzia regionale per il lavoro alla pagina https://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in- deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020 

 

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