rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, tutta Italia diventa "zona protetta": spostamenti vietati, cosa cambia

Con un decreto, firmato la sera del 9 marzo, il governo estende a tutta Italia le misure restrittive per contenere il contagio. Cosa c'è da sapere

Tutta l'Italia diventa "zona protetta". Con un decreto, firmato la sera del 9 marzo, il governo estende a tutta Italia le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus.

"Non c'è più tempo, servono provvedimenti più duri - ha spiegato Conte - Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità", ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte, annunciando i nuovi provvedimenti restrittivi in vigore fino al 3 aprile: "Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della collettività. In gioco c’è la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri nonni". 

Evitare gli spostamenti non motivati da ragioni di lavoro, necessità o di salute, divieto di assembramento all'aperto in locali aperti al pubblico, sospese tutte le manifestazioni sportive, si fermano tutti i campionati tra cui la Serie A di calcio. Ovviamente resteranno chiude ele scuole e le università. È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

Nessuna limitazione sarà adottata per chi va a lavoro o per situazioni di necessità come per fare la spesa. Ogni spostamento non giustificato sarà limitato e sono stati disposti controlli da parte delle forze dell'ordine. L'autocertificazione già in vigore per le aree rosse sarà utile per giustificare gli spostamenti in tutta Italia. 

Sono sospesi eventi o manifestazioni, chiuse tutte le stazioni sciistiche, come già anticipato a Bologna e nella regione Emilia-Romagna, cambiano gli orari dei bar che aprono alle 6 del mattino e chiudono alle 18:00, così come i ristoranti che dovranno chiudere alle 18. 

Bar e ristoranti chiusi alle 18 in tutta l'Emilia Romagna. Nuove disposizioni per tassisti e sport

Limitazioni anche per i centri commerciali e supermercati che saranno tenuti a far rispettare le distanze ritenute di sicurezza per evitare la propagazione dell'epidemia di coronavirus. Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente.

Il Dpcm 9 marzo 2020

I provvedimenti: cosa cambia

Evitare gli spostamenti: sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo  attraverso una autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

Spostamento per lavoratori e merci: non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

Salute e quarantena: alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

Nidi, scuole e Università: sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche:  sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Musei e biblioteche: Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Ristoranti e bar: sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

Grandi strutture di vendita: nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell'attività.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.

Palestre, piscina, centri sportivi: sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Luoghi di culto e cerimonie funebri: l'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Competizioni ed eventi sportivi: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Ricorso a ferie e congedo: ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

Concorsi: sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Congedi: sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Parrucchiere, servizi estetici: nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, tutta Italia diventa "zona protetta": spostamenti vietati, cosa cambia

BolognaToday è in caricamento