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Cronaca San Lazzaro di Savena

A San Lazzaro scatta l'ordinanza mascherine: "Obbligatoria anche sotto i portici"

Il sindaco Isabella Conti lo ha annunciato ieri e le nuove regole valgono fino al 30 maggio: esclusi i bambini sotto i sei anni, chi ha problemi particolari di salute

A San Lazzaro di Savena il sindaco Isabella Conti ha fatto scattare una nuova ordinanza mascherine che è in vigore da ieri e fino al 30 maggio: l'obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie viene esteso e reso obbligatorio in alcune particolari circostanze fra cui la camminata sotto i portici. Questa norma va ad aggiungersi all’uso obbligatorio delle mascherine nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Dalle ore 18 di venerdì 22 maggio, è dunque obbligatorio indossare la mascherina correttamente (coprendo cioè naso e bocca) anche nelle seguenti particolari circostanze. 

Ecco quando è obbligatorio indossare la mascherina da oggi: 

1. quando si circola o sosta sotto i portici;

2. quando si circola sui marciapiedi che non consentano il distanziamento fisico di un metro;

3. quando si staziona in prossimità di attività commerciali;

4. quando si staziona in prossimità di luoghi al chiuso accessibili al pubblico o si è in attesa di accedere al Palazzo Comunale o altri edifici pubblici.

Quando non è obbligatiorio l'uso della mascherina: 

Secondo l'ordinanza entrata in vigore alle 18 di ieri non è obbligatorio l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; nei parchi e nei giardini pubblici ove sia possibile mantenere il distanziamento sociale; se si è seduti ai tavoli all’aperto delle attività di somministrazione bevande e alimenti;se si svolge attività sportiva all’aperto (ricordiamo che in questo caso la distanza interpersonale deve essere di due metri). 

La multa: ecco cosa si rischia se non si ripettano le nuove regole: 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi delle norme vigenti ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis TUEL

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