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Cronaca Crevalcore

Sisma | Case inagibili: l’Assicurazione non rinnova le polizze

Amara sorpresa per un cittadino di Crevalcore: l'assicurazione non rinnova la polizza incendio e furto sulla casa inagibile della madre. Lo dice l'articolo 1898 del Codice Civile

Case inagibili, sfollati e l’inverno alle porte. Alla rovina del terremoto di maggio,  si aggiungono gli intoppi per i cittadini a rimettersi in carreggiata e riprendere la quotidianità. Nessuna segnalazione è ancora pervenuta alle associazioni di consumatori, che promettono di occuparsene, ma una richiesta di aiuto è partita dai social network: è Alessandro Paltrinieri di Crevalcore che si è visto negare il rinnovo della polizza di incendio e furto dell’abitazione inagibile della madre. La sua casa per fortuna non ha subito danni, ma quella della madre, un’abitazione all’entrata principale del paese, Porta Modena, è in codice E (con possibilità di abitazione solo dopo lavori che ne ripristinano l'uso e la capacità di resistere ai terremoti di intensità pari almeno alla scossa che ha provocato il danno – n.d.r. Fonte Protezione Civile). Bologna Today lo ha intervistato.

Come ha scoperto il diniego dell’assicurazione? Con quale motivazione? Di quale compagnia si tratta?
L’ho scoperto molto semplicemente. Al momento di pagare il rinnovo della polizza in scadenza a fine agosto, l’assicurazione si è rifiutata, senza alcuna comunicazione preventiva.  Si è appellata all’articolo 1898 del Codice Civile sull’aggravamento del rischio. E’ la compagnia AXA, ma ho interpellato altre assicurazioni senza ottenere nulla, nessuna compagnia vuole più assicurare le case inagibili. Come al solito, a questi gruppi, piace vincere facile, ovvero assicurare solo dove e quando sono sicuri di guadagnarci. Purtroppo temo che, come al solito, il coltello dalla parte del manico l’abbiano loro.
Cosa comporta il mancato rinnovo?
Significa che, per fare un esempio banale e anche senza dover chiamare in causa nuove scosse, se da una casa inagibile qualcosa cadesse in testa a qualcuno, questi può chiedere danni direttamente al proprietario e l’assicurazione, anche se teoricamente valida, può rifiutarsi di risarcire, viene a mancare quindi la copertura RC, ossia la Responsabilità Civile.
Come intende muoversi?
Per il momento l’unica possibilità di ottenere qualcosa è diffondere la notizia, ma in verità non so come reagire, ne ho parlato anche con il sindaco di Crevalcore, ma senza risultato. Se sono il solo a lamentare la cosa, ovviamente non avrà alcun peso, ma se siamo diverse migliaia di proprietari di case inagibili, forse anche a livello politico qualcuno se ne potrà interessare.

ARTICOLO 1898 CODICE CIVILE. Aggravamento del rischio. Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio pi elevato (1926).
L’assicuratore pu recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell’aggravamento del rischio.

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso
 

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