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Cronaca

Faac, colpo si scena: secondo il Ris i testamenti sono autentici

Contrariamente alla perizia di parte, secondo il Ris di Parma gli scritti sarebbero riconducibili al defunto Michelangelo Manini

Ancora colpi di scena sull'eredità milionaria Faac. Secondo la consulenza grafologica disposta dalla Procura di Bologna infatti, i testamenti con cui il patrimonio del defunto proprietario della Faac Michelangelo Manini lasciato in eredità all'arcidiocesi sono riconducibili all'imprenditore. Sarebbero questi gli esiti, a quanto si apprende, dello studio depositato dal maresciallo del Ris Vito Matranga, nell'ambito dell'inchiesta per falso condotta dal procuratore aggiunto Valter Giovannini e dal pm Massimiliano Rossi.

L'accertamento non ripetibile sulle tre schede testamentarie era stato conferito il 2 luglio alla presenza delle parti coinvolte, ed erano stati chiesti 60 giorni a partire dal 2 agosto. Il fascicolo della Procura, a carico di ignoti, era stato aperto sulla base di un esposto presentato dei familiari, Mariangela Manini, cugina dell'imprenditore e lo zio Carlo Rimondi, che hanno impugnato i testamenti anche in sede civile, contestandone fin dall'inizio l'autenticità. L'azienda da inizio 2013 è sotto sequestro e affidata ad un custode, nell'ambito, appunto, del procedimento civile.

"La perizia di parte della Procura sostiene che i testamenti sono veri, la perizia di parte nostra che sono falsi. Vedremo cosa dirà il perito d'ufficio in sede civile. La questione non è semplice''. Lo dice l'avvocato Rosa Mauro, che assiste Mariangela Manini e Carlo Rimondi, cugina e zio del proprietario della Faac Michelangelo. Il legale ne ha parlato commentando quello che si è appreso sugli esiti della consulenza disposta dalla Procura e affidata al maresciallo del Ris Vito Matranga, che avrebbe concluso che i testamenti sono effettivamente attribuibili a Manini.

NON AUTENTICI. Il perito dei familiari Ambra Dragheti concluse affermando che “Allo stato dell’arte i tre testamenti oggetto di verifica devono ritenersi apocrifi”. ossia non autentici. Ciò sia perché non sono di provenienza certa molti dei documenti di comparazione, quindi non utilizzabili per legge, e sia perché quelli presentati fanno ricondurre il tutto successivamente al 1998.

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