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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Discoteca "La Capannina": nuova sconfitta, respinto il ricorso

Lo storico locale sui colli bolognesi, è da decenni al centro di una vicenda legata a degli abusi edilizi, per i quali nel 1979 fu emessa dal Comune un'ordinanza di demolizione

Nuova sconfitta al Tar per la discoteca La Capannina. I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso contro il Comune di Bologna e il ministero dei Beni culturali "per l'ottemperanza delle sentenze" con cui il Tar e il Consiglio di Stato hanno respinto "prima il ricorso della società La Giulia srl contro il decreto ministeriale di annullamento della concessione in sanatoria del Comune del 1995 e poi l'appello proposto dalla società stessa".

Rispedita al mittente anche la richiesta di "annullamento del provvedimento del 2016 con cui il Comune si è rifiutato di provvedere rispetto alla richiesta della societa' di pronunciarsi nuovamente con una congrua motivazione sull'istanza di concessione in sanatoria".

'La Capannina', storico locale sui colli bolognesi, è da decenni al centro di una vicenda legata a degli abusi edilizi, per i quali nel 1979 fu emessa dal Comune un'ordinanza di demolizione. La discoteca ottenne poi la concessione edilizia in sanatoria dall'amministrazione il 13 gennaio 1995, ma nel luglio dello stesso anno la Soprintendenza nego' l'autorizzazione paesaggistica. Da lì è partita una guerra legale che ha visto "soccombere in primo grado 'La Capannina' e in appello Giulia srl, che aveva ormai incorporato l'originaria presentatrice della domanda di condono".

La società ha poi presentato una richiesta di una nuova valutazione paesaggistica, visto che "il suo annullamento era avvenuto solo per difetto di motivazione", ma il Comune si è rifiutato "di procedere al riesame perchè non disposto dal giudice amministrativo in entrambe le sentenze, ritenendo che la valutazione sulla compatibilità dell'intervento nel merito fosse stata sostanzialmente espressa dal ministero con il decreto di annullamento".

La società ha quindi presentato un ricorso "in ottemperanza", ritenendo di poterlo proporre "anche per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza" delle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato e sostenendo che il rifiuto del Comune di riesaminare la domanda di sanatoria "si fondi su un'erronea interpretazione delle sentenze".

In subordine Giulia srl ha "impugnato il diniego del Comune di rivalutare la concedibilità dell'autorizzazione paesaggistica, e di conseguenza il condono". Di parere diametralmente opposto, ovviamente, sia il Comune che il ministero, che hanno chiesto ai giudici amministrativi di dichiarare "l'inammissibilita' del giudizio di ottemperanza". L'amministrazione ha poi chiesto di giudicare inammissibile "anche il ricorso impugnatorio". E i giudici hanno dato ragione al Comune e al ministero, definendo il ricorso inammissibile e aggiungendo che "e' evidente l'uso strumentale" del ricorso in ottemperanza per "attribuire alla sentenza asseritamente da eseguire" delle affermazioni "in essa non contenute". 

Inoltre, chiosano i giudici, "se si dovesse accogliere il ricorso, il Comune dovrebbe rilasciare l'autorizzazione alla luce della nuova disciplina chiedendo un parere vincolante alla Soprintendenza che, potendosi esprimere nel merito, ribadirebbe la contrarietà per ragioni paesaggistiche". Ma a quel punto la Giulia srl "otterrebbe la possibilità di introdurre un nuovo contenzioso, rimettendo in discussione in modo obliquo una vicenda ammnistrativa ormai definita irrimediabilmente".

L'impugnazione del rifiuto del Comune di "pronunciarsi nuovamente sull'istanza di concessione in sanatoria", invece, per il Tar "non è inammissibile", ma è da respingere in quanto "palesemente infondata", motivo per cui la società è stata condannata anche a pagare le spese di giudizio, pari a 3.000 euro nei confronti del Comune e 1.500 nei confronti del ministero.

(Dire) 

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