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Sabato, 1 Aprile 2023
Cronaca

Casa, sfratto per morosità incolpevole: c'è il contributo anche per gli inquilini Acer

Firmato il nuovo Protocollo contro il disagio abitativo: il contributo potrà coprire il 100% del debito dei locatari in difficoltà economica

Anche i lavoratori retribuiti con i voucher se perdono il lavoro potranno accedere al contributo per differire l'esecuzione dello sfratto fino a un massimo di 6.000 euro l'anno. E' quanto prevede il Protocollo contro il disagio abitativo, firmato ieri in Prefettura e vi potranno accedere anche gli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le nuove misure aggiornano quelle del 2014, alla luce delle modifiche introdotte dal "decreto morosità incolpevole". Stato e Regione Emilia-Romagna hanno messo a disposizione 2 milioni di euro. 

Il contributo per accedere ad un contratto di canone concordato dopo lo sfratto potrà arrivare a un massimo di 12.000 euro. Un'altra importante novità è costituita dal fatto che il contributo potrà coprire il 100% del debito. 

Il Protocollo, sottoscritto da Comune di Bologna, Comuni della Città Metropolitana di Bologna, Acer, Tribunale di Bologna, principali Associazioni di proprietari immobiliari e Sindacati degli inquilini, prevede l'accesso ai contributi da parte dei locatari in condizioni di difficoltà economica con un contratto regolarmente registrato, un indicatore Isee non superiore a 25.000 euro e Ise non superiore a 35.000 euro. I cittadini extra UE dovranno essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

MOROSITA' INCOLPEVOLE, COS'E'.  Come previsto nel Decreto del 30 marzo 2016, per morosità incolpevole si intende la situazione di:

1. Sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare; 

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in
misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. 

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