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Cronaca

Revenge Porn: “La vergogna spinge la vittima a non denunciare”

Geo Ceccaroli: «Per questo tipo di reati, ancor più che in altri, può e deve prevalere il diritto della vittima a vedersi tutelata rispetto al senso di vergogna per i fatti in cui è incorsa»

Condivisione non consensuale di materiale pornografico sui social e sul web, ecco che cos'è il "revenge porn" di cui ultimamamente tanti spesso si parla anche a seguito del caso della parlamentare grillina Giulia Sarti. E sempre di più sembra necessaria una legge ad hoc in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il concenso delle persone rappresentate: proposta fra l'altro al centro di una petizione che nasce proprio dalla rete. E un disegno di legge c'è già: la prima firmataria è la senatrice del M5s Elvira Evangelista.

In sintesi la proposta di legge prevede la reclusione per chi pubblica o diffonde le immagini da fino a tre anni, con multe da fino a 250 euro. Pena che aumenta se l'autore è il coniuge o altra persona legata sentimentalmente alla vittima. Abbiamo approfondito la materia con Geo Ceccaroli, dirigente del compartimento della Polizia Postale di Bologna, che ci ha rilasciato un'intervista. 

Che cos'è dunque il revenge porn e che portata ha? 

«Si tratta di un fenomeno che prevede la condivisione pubblica tramite Internet di immagini o video intimi senza il consenso della persona ritratta, acquisiti in privato nell’ambito di una relazione sentimentale, la cui interruzione - decisa unilateralmente da uno dei soggetti coinvolti - determina nell’ex partner sentimenti di rancore e rivalsa.
L’osservatorio della Polizia delle Comunicazioni non permette di inquadrare la reale portata del fenomeno in quanto le denunce ricevute sono poche (per la comprensibile ritrosia delle vittime nell’esporre ulteriormente la loro intimità) e vengono presentate generalmente solo quando la vendetta dell’ex partner assume connotati persecutori (stalking)».     

La "vergogna" e la reputazione macchiata, la memoria del rapporto stretto con la persona che divulga il materiale compromettente spingono molti a non denunciare: perché invece è bene farlo? Quali sono esattamente le procedure e le conseguenze di una denuncia?

«La Polizia delle Comunicazioni, grazie anche all’esperienza maturata nel contrasto alla pedopornografia on-line, ha acquisito nel tempo una specifica sensibilità nella gestione dei rapporti con le vittime di crimini a sfondo sessuale. La vittima, accolta dagli operatori della Specialità senza pregiudizi, è inoltre tutelata dagli obblighi di riservatezza imposti dalla legge ad ufficiali ed agenti di P.G. 
Presentare denuncia-querela per l’arbitraria pubblica esposizione della propria intimità si rivela vantaggioso per la parte offesa in quanto, oltre a determinare l’avvio delle indagini volte all’individuazione dell’autore (che si dovrà provare essere l’ex partner), le permette di avere un ausilio tecnico per individuare i siti web sui quali sono stati diffusi i contenuti intimi ed ottenerne la successiva cancellazione. La denuncia del fatto rappresenta, peraltro, per la P.G. un campanello d’allarme per affrontare più tempestivamente un’eventuale recrudescenza del fenomeno (stalking).

Contestualmente all’acquisizione della denuncia, gli operatori della Polizia delle Comunicazioni procedono immediatamente a rilevare e documentare le immagini e i video segnalati dalla vittima, individuando gli elementi essenziali per poter procedere, una volta informata l’Autorità Giudiziaria, all’acquisizione dei dati telematici necessari all’individuazione dell’origine dell’upload dei file da parte dell’autore. A questa prima ricerca dei contenuti illecitamente diffusi ne segue una seconda più approfondita, volta all’individuazione di eventuali repliche su altri spazi web (siti, blog, social network), evidenziando, quindi, il reale grado di diffusione dei contenuti intimi.

Vengono quindi coinvolti i gestori degli spazi web interessati ai fini dell’acquisizione dei relativi dati telematici di inserimento dei file e, a seguito della cristallizzazione dei contenuti, alla conseguente loro rimozione al fine di interrompere gli effetti pregiudizievoli legati all’ulteriore esposizione pubblica dei contenuti intimi della vittima. 
Segue, come in tutte le indagini informatiche, l’elaborazione dei dati acquisiti e l’individuazione dell’autore dell’arbitraria diffusione dei file.   
Per questo tipo di reati, ancor più che in altri, può e deve prevalere il diritto della vittima a vedersi tutelata rispetto al senso di vergogna per i fatti in cui è incorsa».        

Esiste quindi un’apposita task force all’interno della Polizia Postale che si occupa di tali fenomeni?

«Nell’ambito dell’organizzazione interna del nostro Reparto è stata costituita una specifica sezione dedita ai fenomeni connessi all’uso dei social network, ed in particolare ai rischi provocati dal loro indebito utilizzo: “strumenti” che, nella maggioranza dei casi, rappresentano il mezzo attraverso il quale si realizzano tali forme di prevaricazione.
Preme sottolineare come quella “sensibilità”, che la delicatezza della materia necessariamente richiede e che contraddistingue gli operatori applicati nel settore, non si sviluppi per caso. Essa matura, innanzitutto, su una base conoscitiva indispensabile, garantita da una specifica formazione e da un constante aggiornamento. Ma ciò non è sufficiente. A fare la differenza è il connubio tra innata predisposizione personale e professionalità, intesa come metodologia, approccio, intuizione: caratteristiche che principalmente andiamo a ricercare e ad accrescere tra i nostri poliziotti. Proprio per la loro professionalità hanno saputo distinguersi nel tempo figure quali quella dell’Ispettore Superiore Alberto di Gabriele che, oggi impegnato soprattutto nel delicatissimo ambito del contrasto al cyberterrorismo, ha contribuito in maniera determinante al potenziamento della Sezione bolognese».   

Tornando ora ai social network: quali sono i più a rischio? Quali i comportamenti da adottare per prevenire il fenomeno? Cosa non fare mai? 

«Non esistono, in assoluto, social network più a rischio; esistono piattaforme che offrono agli utenti un grado di anonimato più o meno elevato. Solitamente l’autore sceglie quelli più noti per ottenere una maggiore esposizione dei contenuti, o siti web pornografici, oppure ancora siti dedicati.
In controtendenza rispetto alle moderne abitudini sociali, la migliore prevenzione è quella di vivere il “qui e ora” mantenendo la propria intimità nell’ambito della relazione fisica del momento, evitando qualsiasi forma di documentazione delle esibizioni intime. Anche il semplice scatto fotografico mantenuto sul dispositivo di uno dei partner espone al rischio di una sua successiva fuoriuscita dalla sfera della coppia.
Qualora la documentazione delle esibizioni intime rientri in una specifica modalità di gestione della vita sessuale della coppia, allora è bene che ci si tuteli usando dispositivi di acquisizione tradizionali (non connessi alla rete) e memorizzando immagini e video su supporti esterni ben custoditi, accessibili tramite password.
L’invio di foto e filmati intimi anche al solo partner rappresenta un anello debole nella “catena di custodia” di tali contenuti ed espone enormemente a ricatti o diffamazioni.
A prescindere dalla tipologia di contenuti, è possibile attivare servizi internet gratuiti che forniscano in modo automatico segnalazioni della presenza di riscontri web riguardanti una specifica “chiave di ricerca”, che può essere il proprio nome o il proprio username. In questo modo, qualora ad un’immagine o ad un video venga associata la chiave di ricerca inserita, sarà possibile individuarla tempestivamente ed intervenire prontamente per evitare la sua ulteriore esposizione e replica».     
            
E' dalla rete che nasce il problema ed è la stessa rete a chiedere una legge ad hoc con tanto di petizione e raccolta firme. Pensate che sia utile una legge specifica? 

«Da tempo si parla di istituire un codice di Internet, ma l’efficacia della sua attuazione risiede nella possibilità di armonizzare le legislazioni dei singoli stati, quantomeno a livello comunitario. Semplificare le modalità di interazione tra gli Stati per l’acquisizione dei dati necessari per lo svolgimento delle indagini informatiche sarebbe un’importante conquista che consentirebbe di oltrepassare quegli ostacoli territoriali che limitano l’intervento della Polizia Giudiziaria in un settore che non è, e non può essere, contenuto in un ambito nazionale.
Confidiamo nello sviluppo di un progetto quantomeno europeo per normare in modo più proficuo lo scambio di dati ai fini di giustizia ma, nel contempo, dobbiamo utilizzare gli istituti giuridici e procedurali attualmente in vigore, adattando i singoli comportamenti commessi in modalità esclusivamente elettronica alle fattispecie di reato previste dal codice penale e modellando gli istituti procedurali, per loro natura basati su concetti “tangibili”, su modelli “virtuali”».       

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