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Cronaca

Sale gioco, il Tar boccia i ricorsi dei gestori bolognesi: "Hanno avuto tempo per traslocare"

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l'istanza dei gestori sul limite dei 500 metri da luoghi sensibili imposto dall'Emilia-Romagna

Arriva la bocciatura del Tar Emilia Romagna sui ricorsi contro il cosiddetto distanziometro (il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili - ndr) . I gestori di sette locali (sale gioco) a Bologna, costretti a spostarsi a causa del 'distanziometro' imposto dalla legge regionale contro la ludopatia avevano interpellato il Tribunale amministrativo regionale.  

Il Tar - come riporta l'agenzia di stampa Agimeg - ha promosso il limite dei 500 metri da luoghi sensibili imposto dalla Regione Emilia-Romagna, dando ragione alle ordinanze del Comune di Bologna sulla chiusura delle sale. "La sostanziale liberalizzazione, che forse troverà una moderazione in occasione della prossima gara nel 2020 - si legge nella sentenza - ha richiesto una reazione sul piano sanitario che non può non comportare una tendenziale riduzione dei punti in cui è possibile svolgere quelle attività a rischio di ludopatia". Il Tar sottolinea anche che, con le recenti modifiche alla legge regionale, "l'applicazione della nuova normativa è stata posticipata di 21 mesi, assicurando un periodo transitorio idoneo a riconvertire gli investimenti". Ovvero, i gestori hanno tutto il tempo per traslocare. "E' evidente che delocalizzare comporta oneri aggiuntivi - affermano ancora i giudici - che si giustificano in relazione ai benefici per la collettività che ne potranno derivare, ma bisogna dimostrare di aver almeno tentato di trovare un'alternativa, cosa che potrebbe consentire al Comune di prorogare il momento della chiusura del punto che non rispetta le distanze".

Giochi, Emilia Romagna: a Bologna la metà delle giocate 

Se davvero "ci fosse l'impossibilità" a delocalizzare per i gestori, "tutti i punti vendita che hanno utilizzato la sanatoria dovrebbero essere costretti a spostarsi senza trovare una valida alternativa, ma non risulta che ciò sia accaduto", continua il Tar, anche la protesta dei gestori sul rischio di "espulsione" delle sale gioco e scommesse dalle città "non è il frutto di atti illegittimi", semmai di una "disciplina che avrebbe favorito eccessivamente la tutela della salute pubblica rispetto all'iniziativa economica. Pertanto la strada corretta da percorrere sarebbe quella di sollevare incidente di costituzionalità che il ricorrente, però, si è limitato a proporre genericamente". Senza contare, tra l'altro, che la stessa Corte costituzionale con due sentenze nel 2017 e nel 2019 "ha respinto eccezioni di costituzionalità". Quindi si ribadisce: "il diritto alla libertà di iniziativa economica privata non è assoluto, poichè può esercitarsi nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana". Il Tar infine non manca poi di citare anche tutte le sentenze del Consiglio di Stato nel 2016, 2017 e 2019 che "hanno affermato la legittimità dei provvedimenti regionali che impongono distanze minime da luoghi sensibili, sottolineando sia la ragionevolezza che la proporzionalità delle misure adottate, proprio con riferimento alla fissazione di una distanza minima quantificata in 500 metri". 

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