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Cronaca

Rifiuti. Modifiche su riscossione TARSU: fuori Equitalia

Sarà direttamente il Comune di Bologna a riscuotere i tributi sui rifiuti: Equitalia e le altre indicate dalla norma cesseranno per legge la loro attività di accertamento, liquidazione e riscossione

Sono state approvate ieri in Consiglio Comunale le modifiche relative alla riscossione dei tributi sui rifiuti urbani: da gennaio sarà il Comune ad occuparsene e non più Equitalia.

COS'E' LA T.A.R.S.U. Si tratta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e di spazzamento delle strade. Il Comune, per legge, gestisce in regime di privativa questo servizio, i cui costi vengono finanziati con il gettito della tassa sui rifiuti (detta T.A.R.S.U.) che sono tenuti a pagare tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di un locale o di un'area operativa in relazione al tipo di utilizzo che ne fanno. Infatti, ogni superficie (coperta o scoperta), a seconda del tipo di uso cui viene destinata, è idonea a produrre una certa qualità e quantità di rifiuti. Detti rifiuti, se di tipo urbano o assimilato (ossia se si tratta di rifiuti provenienti dalle abitazioni o ad essi assimilabili per qualità o quantità), devono essere obbligatoriamente conferiti al pubblico servizio di raccolta, che provvede alla loro raccolta ed al loro smaltimento nel modo che tutti conosciamo.

COSA CAMBIA. “Premesso che, a seguito delle recenti disposizioni di cui al D.L.70/2011 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), a decorrere dal 01/01/2012: la società Equitalia spa e le altre indicate dalla norma di cui al comma gg-ter cesseranno per legge la loro attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni; gli enti locali dovranno effettuare la riscossione volontaria e coattiva delle proprie entrate anche tributarie esclusivamente secondo le modalità indicate dal comma gg-quater del medesimo comma 2 dell'art.7, D.L.70/2011; in particolare, da quella data gli enti locali potranno riscuotere coattivamente le predette entrate unicamente nei seguenti modi: sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 1. aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, esclusivamente se gli stessi procedano in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997; esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio 2. decreto 10 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni (gestione affidata a terzi)”.

RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLA TASSA. Verificato che, tra le suddette entrate, rientra anche la TARSU, attualmente riscossa dall'Agente della riscossione Equitalia S.p.A. tramite ruolo; Rilevato che: dal 01/01/2012 il Comune dovrà gestire direttamente la riscossione volontaria della TARSU abbandonando lo strumento del "ruolo" ed individuando nuove modalità e termini di versamento del tributo; a tal fine, occorre modificare il vigente "Regolamento per l'applicazione dellatassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" (approvato con delibera di Consiglio O.d.g.n.213 dell'11/07/1994 PG n.65431/94 e successive modifiche ed integrazioni) introducendo le seguenti disposizioni regolamentari relative alle nuove modalità ed ai nuovi termini di versamento della tassa in oggetto: il nuovo comma 2 all'art. 22, in materia di sanzionabilità dei tardivi versamenti 1. della tassa alle previste scadenze; il nuovo art. 23, in materia di accertamento e riscossione della tassa con 2. l'indicazione delle nuove modalità di riscossione e delle scadenze di versamento;

IL TESTO DELLA DELIBERA. Evidenziato che: a) il Comune, come previsto dall'art.52 del D.Lgs.446/97, può esercitare il proprio potere regolamentare per disciplinare le entrate, anche tributarie, di competenza, salvo per quanto attiene al'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, deisoggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ; b) le modifiche regolamentari che si vanno ad introdurre non riguardano i suddetti aspetti, preclusi alla disciplina regolamentare comunale, posto che le attengono alle modalità di riscossione della tassa in oggetto e che sono determinate dalla necessità di adeguarsi alle nuove previsioni di legge in materia introdotte dalle citate norme del D.L.70/11; c) il D.Lgs.507/93, che disciplina la tassa rifiuti, all'art. 68 indica il contenuto obbligatorio del regolamento TARSU senza, peraltro, prevedere alcuna specifica indicazione o restrizione del potere regolamentare del Comune in materia di modalità di riscossione del tributo; d) le modifiche regolamentari che si vanno ad introdurre non comportano maggior aggravio procedurale per il contribuente, a cui non viene addossato alcun ulteriore adempimento. Infatti, la tassa resta oggetto di liquidazione da parte del Comune e viene a cambiare unicamente la modalità di riscossione del tributo: si abbandona lo strumento del "ruolo" di cui al DPR 602/73 e successive modifiche, per passare alla riscossione diretta del tributo - preventivamente liquidato dal Comune – tramite versamento del contribuente a scadenze fisse (predeterminate in regolamento) effettuato con apposito bollettino postale o con le altre modalità di pagamento messe a disposizione dal Comune; Ritenuto opportuno: stabilire in Euro 10,00 (oneri fiscali compresi) l'onere a carico del contribuente a titolo di recupero delle spese di emissione e di notifica dell'eventuale avviso di accertamento TARSU (senza sanzioni ed interessi) per parziale od omesso versamento (sollecito); confermare in Euro 4,00 (oneri fiscali compresi) l'onere a carico del contribuente per il recupero delle spese di notifica degli eventuali avvisi di accertamento TARSU per omessa/infedele denuncia (comprensivi di sanzioni ed interessi) così come determinato con deliberazioni di Giunta Comunale P .G. 214410/2005; Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Entrate ; Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie; delibera di approvare la modifica al "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n 213 del 11 luglio 1994, P.G. n. 65431/94 e successive modificazioni ed integrazioni, riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. di stabilire in Euro 10,00 (oneri fiscali compresi) l'onere a carico del contribuente a 2. titolo di recupero delle spese di emissione e di notifica dell'eventuale avviso di accertamento TARSU (senza sanzioni ed interessi) per parziale od omesso versamento (sollecito); di confermare in Euro 4,00 (oneri fiscali compresi) l'onere a carico del contribuente 3. per il recupero delle spese di notifica degli eventuali avvisi di accertamento TARSU per omessa/infedele denuncia (comprensivi di sanzioni ed interessi) così come determinato con deliberazioni di Giunta Comunale P .G. 214410/2005; di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 4. precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti; 5. di dare atto che la presente delibera avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.




 

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