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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca Via Castiglione

Via Castiglione: in 4 imbrattano i muri, tutti denunciati

Un passante li ha visti all'opera e ha chiamato la Polizia

Un passante li ha visti all'opera e ha chiamato la Polizia. Una bolognese di 23 anni, una pugliese di 21, un altro ragazzo pugliese di 20 e un riminese di 19  sono stati tutti denunciati per imbrattamento in concorso. 

Questa notte alle 2.30 circa, un casertano di 33 anni ha assistito alla scena: quattro ragazzi con le bombolette spray stavano scrivendo e disegnando sui muri di via Castiglione e via de Chiari, così ha chiamato il 113. 

All'arrivo degli agenti della volante del commissariato Due Torri - San Francesco, i 4 "graffitari" erano ancora sul posto e sono finiti nei guai. 

Cosa prevede la legge

Art. 639 c.p. "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui": Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635 (Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui  - ndr), deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

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