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Ordinanza del sindaco

Vietati petardi e fuochi d'artificio: Lepore ha firmato l'ordinanza

Niente fuochi o scoppi in strada, se non autorizzati

Vietato scoppiare petardi, mortaretti e ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunti spazi a uso pubblico. Lo dice un'ordinanza a firma del sindaco Matteo Lepore, valida fino alle ore 7 del 7 gennaio 2022, e inviata anche alla Questura di Bologna, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Municipale.

La prescrizione non si applica ai titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.

E' vietato

1. effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette. 

Il Comune raccomanda inoltre: 

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi. 

Le sanzioni 

Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti. 

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