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Economia

Rottamazione cartelle fino a 1000 euro, no della Giunta: "Crea disparità"

Il Comune di Bologna non aderisce allo stralcio degli importi dovuti dal 2000 al 2015 previsto dalla Legge di Bilancio

Il Comune di Bologna non aderisce alla "rottamazione" delle cartelle fino a 1000 euro dal 2000 al 2015 prevista dalla Legge di Bilancio, quindi non procederà allo stralcio degli importi dovuti dal 2000 al 2015. Ne ha facoltà e lo aveva già fatto nel 2020 e nel 2016, Lo ha deciso questa mattina la Giunta comunale approvando una delibera che ora passerà al vaglio del Consiglio comunale.

"Ragioni di equità"

“Abbiamo deciso di approvare questa delibera per ragioni di equità – spiega l’assessora al Bilancio Roberta Li Calzi -. Come previsto dalla legge non intendiamo aderire a questo stralcio automatico in quanto, come è stato sempre sostenuto da questa Amministrazione, automatismi di questo tipo creano inevitabilmente una disparità verso i cittadini che i tributi li hanno pagati e continuano a pagarli”.
Come rende noto il Comune, questa rottamazione sarebbe stata comunque molto contenuta: "Prima di tutto perché, al netto della rottamazione che ha già interessato il periodo dal 2000 al 2010 a seguito di una norma del 2019, l’anno interessato questa volta è prevalentemente il 2011, in quanto dal 2012 il Comune di Bologna gestisce le riscossioni direttamente e non attraverso Agenzia Entrate-Riscossione (già Equitalia SpA). La norma riguarda solo le situazioni in cui gli enti si siano avvalsi di Agenzia Entrate-Riscossione". 

Inoltre "il Comune di Bologna non ha consistenze di residui attivi nel bilancio di previsione riferiti a quel periodo. Questo non vuol dire che non ci siano residue riscossioni a fronte di tali crediti ma l’impatto è davvero contenuto, trattandosi peraltro di un solo anno molto lontano nel tempo. I dati evidenziano infatti che i crediti inferiori a 1000 euro riferiti al periodo 2000-2011 ammontano complessivamente a circa 15,3 milioni di euro, in prevalenza sanzioni al codice della strada, di questi quelli che sarebbero interessati dallo stralcio sono 2,3 milioni di euro circa. Questo perché l’annullamento non ha ad oggetto tutto il credito lasciando in essere la quota capitale e le spese per le procedure di notifica e riscossione". 
In sintesi per i tributi lo stralcio avrebbe riguardato i soli interessi e le sanzioni, mentre per le sanzioni amministrative (comprese le multe) lo stralcio riguarda i soli interessi, comunque denominati.

La Legge di Bilancio, evidenzia Palazzo D'Accursio, contiene un’altra norma che prevede una definizione agevolata per tutti i carichi pendenti, per gli anni dal 2000 fino al 30 giugno 2022 quindi "i contribuenti possono chiedere benefici analoghi allo stralcio automatico con l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi e l’impegno a pagare la quota capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive. Ne consegue che in termini sostanziali il contribuente avrà il medesimo beneficio se ne farà richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossioni. Per il Comune di Bologna questa ulteriore norma agisce sul medesimo periodo ossia dal 2000 al 2011". 

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Rottamazione e Legge di Bilancio: definizione agevolata e stralcio 

Definizione agevolata: La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.  Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. 

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec). 

Stralcio fino a mille euro: annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

Lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico  previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Non sono compresi: 

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. (fonte: Agenzia delle Entrate)

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