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Giovedì, 28 Marzo 2024
Lavoro

Covid e lavoro: quarantena, isolamento e indennità di malattia. Cosa c'è da sapere

Tanti i dubbi dei cittadini sui comportamenti e le procedure da seguire in caso di positività e contatto con persone contagiate

Tanti i dubbi dei cittadini sui comportamenti e le procedure da seguire in caso di positività e contatto con persone contagiate. 

L'Inps con il messaggio 3653 del 09 ottobre scorso, fornisce le indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. 

Quarantena, sorveglianza precauzionale e lavoro agile 

Si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno

D.L. n. 18 del 2020 commi 1 e 2 articolo 26 

 1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva  o  in permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui all'articolo 1, comma  2,  lettere  h)  e  i)  del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  dai  lavoratori  del  settore  privato, è equiparato a malattia ai  fini  del  trattamento  economico  previsto
dalla normativa di riferimento e  non  e'  computabile  ai  fini  del periodo di comporto. 

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con  connotazione  di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonche' ai lavoratori  in  possesso  di  certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali,  attestante  una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  esiti  da patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza  dal  servizio  prescritto  dalle competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo  2020,  n. 9. 

Quarantena per ordinanza amministrativa

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia (zone rosse - ndr). Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10).

Quindi, in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarante all'estero

Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena, sorveglianza precauzionale, cassa integrazione e assegni 

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Al riguardo, si ricorda che con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, al quale si rinvia, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati.

Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

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