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Giovedì, 25 Aprile 2024
Tasse

Dichiarazione canone di imposta: tutte le info

Cosa c'è da sapere...

Parliamo del canone dovuto da chi effettua la pubblicità attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblici, e la dichiarazione deve essere presentata da chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario o chi produce, vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Chi deve presentare la dichiarazione

Se diffondi messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, attraverso forme di comunicazione visive (impianti pubblicitari, cartelli, insegne, targhe, vetrofanie, tende, striscioni, proiezioni luminose, veicoli pubblicitari itineranti, distribuzione di volantini e gadget, ecc.,) o acustiche, devi versare al Comune il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria. 

Prima di installare il mezzo pubblicitario e diffondere messaggi pubblicitari devi presentare la dichiarazione utilizzando il modulo allegato, utile anche per comunicare la variazione di titolarità o di superficie.

Quando fare la dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità o installare il mezzo pubblicitario

Documentazione richiesta 

Copia del documento di identità del dichiarante.

Quanto costa

L'importo del canone è variabile in funzione della tipologia di pubblicità scelta.

Esenzioni dal canone

Non è dovuto il versamento del canone in caso di:

  1. insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, senza franchigie, di attività commerciali, professionali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono le singole unità locali in cui si svolge l’attività cui si riferiscono. Le insegne di esercizio devono essere collocate sul fronte dell’attività o nelle sue dirette pertinenze. Sono comprese anche le tende solari con scritte tipiche delle insegne d'esercizio e le targhe cosiddette professionali
  2. insegne, targhe e simili la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento purché le dimensioni del mezzo usato, se non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti
  3. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari
  4. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto
  5. insegne di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati delle sale cinematografiche del centro storico e monosale e le monosale delle periferie
  6. la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Bologna all'interno di tali aree.
  7. insegne, targhe e simili collocate per l’individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  8. pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività degli stessi, come pure per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali purché attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
  9. avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, inoltre, per gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
  10. pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne  o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
  11. pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
  12. pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, come pure per le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte che contiene informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
  13. pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi
  14. pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Riduzioni del canone

Il canone è ridotto alla metà per:

  1. pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
  2. pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
  3. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

Pagamento del canone

Dopo aver compilato e presentato la dichiarazione per la pubblicità temporanea o permanente al concessionario devi pagare il relativo canone prima di iniziare la pubblicità o installare il mezzo pubblicitario. 
Nei casi di pubblicità permanente, in base all'autorizzazione ovvero alla dichiarazione presentata, riceverai al tuo domicilio un prospetto di liquidazione per gli anni successivi al primo.
Il termine di scadenza per il pagamento è il 31 gennaio di ogni anno per l’anno di riferimento.

Nei casi di pagamento tardivo l’Ufficio imposta sulla pubblicità del concessionario è a disposizione, anche telefonicamente, per calcolare la sanzione ridotta, da versare entro 30 giorni dalla scadenza.

Termine della scadenza per la presentazione delle cessazioni è il 31 gennaio con effetto sul canone relativo all’anno in corso.

Sanzioni relative alla dichiarazione

  • diffusione abusiva di messaggi pubblicitari: 200 per cento del canone o dell'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento
  • sanzioni per tardivo o mancato pagamento della pubblicità annuale: in caso di mancato pagamento anche solo parziale è prevista una sanzione del 30 per cento del canone omesso. In caso di pagamento tardivo è prevista una sanzione del 15 per cento del canone tardivamente versato. Prima della notifica dell'accertamento, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti.  

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