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Bologna Case:eliminare le barriere architettoniche nelle aree condominiali

La qualità della vita ha assunto un'importanza fondamentale nell'ambito delle disabilità. E' fondamentale eliminare le barriere architettoniche che ostacolano l'indipendenza di molte persone: ma cosa succede se gli altri condomini si oppongono? Oggi sono tantissimi i dispositivi e le tecnologie atte a migliorare la vita delle persone disabili, rendendole autonome e indipendenti.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La qualità della vita ha assunto un'importanza fondamentale nell'ambito delle disabilità. E' fondamentale eliminare le barriere architettoniche che ostacolano l'indipendenza di molte persone: ma cosa succede se gli altri condomini si oppongono? Oggi sono tantissimi i dispositivi e le tecnologie atte a migliorare la vita delle persone disabili, rendendole autonome e indipendenti.

I disabili che vivono in una casa singola di loro proprietà non incontrano ostacoli, se non quelli economici, nell'installazione di tutti quei dispositivi che possono aumentare la loro qualità della vita. Diversa è la situazione di chi vive in un condominio, che deve fare i conti con gli altri condomini nel momento in cui si presenta la necessità di dover modificare le aree comuni per abbattere le barriere architettoniche.

Ma in merito all'installazione di sistemi di eliminazione delle barriere architettoniche, il condominio è tenuto a collaborare?

E cosa succede se addirittura i condomini si oppongono all'esercizio da parte del disabile del diritto di eseguire a proprio carico opere amovibili finalizzate all'eliminazione di queste barriere?

Il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 13/1989 dichiara che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Il terzo comma, inoltre, specifica che resta valido quanto disposto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile, che in sostanza dichiara che le opere del singolo non possono comunque recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, alterarne il decoro architettonico rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Nel caso in cui un condomino si opponga alle opere necessarie al disabile, come nel caso esposto al Tribunale di Bari in cui il condominio si opponeva all'installazione di un ascensore, il provvedimento del magistrato barese sosteneva che il condominio ha un dovere di collaborazione con il disabile. Deve essere messo a disposizione del disabile quelle porzioni di parte comune interessate dalla realizzazione delle opere necessarie.

Secondo l'ex art. 700 cpc il disabile non è titolare di alcuna azione di condanna nei confronti del condominio (Trib. Napoli, 4 giugno 2008; Pret Roma, 15 maggio 1996), e può solo ottenere giudizialmente l'accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere in questione, in contraddittorio con i condomini che tale diritto contestino.

Concludendo, i disabili possono chiedere al condominio di non ostacolare le modifiche per eliminare le barriere architettoniche, ma non possono imporre la loro collaborazione.

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