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Martedì, 23 Aprile 2024
Elezioni comunali 2016

Elezioni Bologna 2016: quando un voto è valido e quando no

Facciamo chiarezza

Il voto per le elezioni amministrative varia a seconda se si tratta di comuni superiori a inferiori a 15mila abitanti ed è valido se siu procede nei tre modi previsti: tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco appoggiato o tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. Si può votare tracciando un segno sul simbolo di una lista, anche indicando anche la doppia preferenza di genere, ovvero due preferenze per i consiglieri comunali purché di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto "voto disgiunto". In pratica è possibile votare una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto.

In materia elettorale vige il principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

VOTO NON VALIDO O NULLO. Se sulla scheda vi sono elementi che rendano riconoscibile l’elettore, se presenta segni, scritte o espressioni che inequivocabilmente manifestano la volontà dell’elettore di farsi riconoscere. Non apporre segni o scritte fuori dagli spazi preposti. Il simbolo deve essere necessariamente barrato con la classica "X", quindi "qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l’espressione del voto purché non preordinato al riconoscimento dell’elettore" (Consiglio di Stato ­ V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355). Un tipico segno di riconoscimento è costituito dall’uso nella votazione di uno strumento diverso dalla prescritta matita copiativa, per esempio la penna biro. L’elettore che ha sbagliato ad esprimere il voto può chiedere un’altra scheda. 

Il fatto che la scheda votata sia stata fotografata con il telefono non comporta la nullità del voto se la sua parte esterna non reca segni di riconoscimento (Consiglio di Stato ­ V Sezione, 3 febbraio 2006, n. 459).

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