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Politica

Referendum riduzione parlamentari, si vota il 20 e 21 settembre: regolamenti e divieti

Cittadini alle urne in concomitanza con le elezioni amministrative e regionali

Si voterà il 20 e il 21 settembre per il referendum sul taglio dei parlamentari, in concomitanza con le elezioni amministrative e regionali. 

Con circolare ministeriale n. 27/2020, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno ha fissato i principali adempimenti prescritti dalla normativa su propaganda elettorale e comunicazione politica. Lo rende noto la Prefettura. 

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieti 

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’art. 6 della legge 212/1956, sono vietati: 

• Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• Ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; 
• Ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 

Diffusione di sondaggi demoscopici 

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto. 

Inizio del divieto di propaganda

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda – che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla
chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

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