TARSU illegittimi i solleciti pagamento per gli anni 2010, 2011, 2012
TARSU ILLEGITTIMI i solleciti pagamento per gli anni 2010, 2011, 2012!
Nonostante la totale abrogazione della relativa disciplina primaria da parte dell’art. 49, D.Lgs. n. 22/97, in base al quale la TARSU deve ritenersi definitivamente soppressa già dal 2010, alcuni comuni dell'interland bolognese invia raccomandate con il sollecito Pagamento Tarifa Rifiuti anni 2010,2011,2012.
I cittadini possono contestare l’impossibilità di richiedere il pagamento della tassa, in quanto non più supportata da una precisa e tassativa normativa primaria.
Infatti, la mancata adozione di una norma primaria, configura la totale illegittimità degli atti di riscossione.
Oltretutto, si deve precisare che, anche se il servizio rifiuti è obbligatorio e i costi devono essere coperti, il tributo, se non supportato da una precisa disposizione normativa, non deve essere versato dai contribuenti ai singoli enti locali.
Infatti, l’eventuale illegittimità degli atti di riscossione della TARSU adottati dai Comuni, pur avendo natura esclusivamente formale, non può obbligare i contribuenti a versare l’entrata richiesta dal Comune a copertura dei costi sostenuti, senza una precisione disposizione legislativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della Costituzione:
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Di conseguenza, non può certo considerarsi costituzionalmente corretto l’ultimo intervento legislativo adottato con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (in G.U. n. 67 del 23/03/2011) che all’art. 14, comma 7, testualmente dispone:
“Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”.
La suddetta disposizione, peraltro abrogata dall’art. 14, comma 47,D.L. n.201 del 06/12/2011, con efficacia a decorrere dal 01/01/2013, non rispetta i precisi canoni costituzionali perché vuole salvare la TARSU con il semplice riferimento ai regolamenti comunali privi di supporto legislativo primario, per cui si arriva all’assurdo che, per gli anni 2010, 2011 e 2012, la TARSU ha come unico fondamento giuridico un semplice atto amministrativo senza alcun supporto legislativo, in contrasto con il succitato art. 23 della Costituzione.
I contribuenti possono impugnare le cartelle esattoriali TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 entro 60 giorni dalla notifica alla competente Commissione Tributaria, chiedendo l’annullamento totale perché la TARSU non è più applicabile per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Oltretutto, i contribuenti, nei ricorsi introduttivi, possono chiedere ai giudici tributari la disapplicazione dei regolamenti comunali TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 (art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992) in quanto trattasi di regolamenti illegittimi per tutti i motivi giuridici sopra esposti.