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Politica

Coltivatore e "abituale consumatore di canne”: parte l'esposto, ma Santori non arretra

Il deputato di FdI chiede di verificare gli eventuali elementi per contestare i reati previsti all'art. 75, ma Santori non fa passi indietro

In qualità di deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami ha presentato un esposto alla Prefettura e alla Procura di Bologna "in relazione alle notizie diffuse dalla stampa relative alle dichiarazioni del Sig. Mattia Santori il quale ha pubblicamente riferito di essere abituale consumatore di 'canne' e di essere dedito alla coltivazione di piante di marijuana per uso ricreativo". 

Bignami fa riferimento al post sui social in cui il consigliere e leader del movimento delle Sardine ha scritto di coltivare "erba" in casa finendo così nella bufera. 

Immediate le reazioni della politica. Obiettivo dell'esposto del deputato una valutazione sulla "sussistenza degli elementi integrativi della condotta sanzionata ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90 e dell’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti; nonché di ogni altro aspetto ritenuto giuridicamente rilevante in relazione a quanto esposto". 

"Sarei sorpreso se le Autorità competenti non avessero già preso i provvedimenti dovuti - scrive a sua volta sui social Bignami - nel dubbio, ritengo doveroso nel mio ruolo di parlamentare segnalare loro quanto dichiarato dalla sardina Mattia Santori. O la legge è meno uguale per alcuni? Che dite, ho fatto bene?"

La replica: "Chiederò di denunciarmi"

Santori da parte sua non fa passi indietro: "Io chiederò di denunciarmi - dice l'ex sardina, consigliere comunale del Pd a Bologna - perchè con la denuncia a me verrà denunciato un sistema che oggi chiama criminali le persone sbagliate". E' arrivato intorno all'ora di pranzo a Palazzo D'Accursio per la seduta del Consiglio comunale, anticipato di qualche decina di minuti dal commento da Matteo Lepore: "Mattia ha lavorato bene, spero non voglia non sprecare il lavoro fatto fin qui", ha dichiarati il sindaco. "Stiamo facendo un percorso nella nostra città che coinvolge esperti, c'è un approfondimento importante sul tema delle dipendenze. A livello nazionale c'è una proposta di legge in discussione alla Camera che introduce elementi di novità, anche sulla coltivazione della cannabis a casa. Credo che dobbiamo attenerci a questo percorso che è nello stile di Bologna, approfondimento senza strappi. Credo che sarebbe meglio che tutti continuassimo a lavorare insieme su questo fronte", spiega il sindaco a margine della presentazione del piano metropolitano per la parità di genere. "Io sono perché la legge venga rispettata anche se la si vuole cambiare", prosegue, confermando che il gesto di "dichiarare, almeno a parole, di non rispettare una legge, non è condiviso". Santori "è un consigliere comunale con delega, sta esercitando il suo diritto di esprimere le sue opinioni. Per questo è importante continuare sul percorso che ci eravamo dati, perché questo non è il Parlamento, ma il Consiglio comunale", aggiunge Lepore. "Non stasera a inseguire le provocazioni sui giornali, vedremo questa vicenda che seguito avrà", conclude.

"Col sindaco questa mattina c'è stato un confronto molto franco e trasparente, come sempre è successo. E siamo molto allineati - assicura Santori - non la vedo come una tirata d'orecchi, ma semplicemente come una divisione dei ruoli. Lui sa benissimo il mio percorso e che sa che abbiamo metodi diversi". Come riferisce la Dire, il consigliere PD parla di "provocazione" da parte sua, con l'obiettivo di scompaginare l'agenda politica romana. "Questo è semplicemente un modo di accendere un riflettore - spiega l'ex sardina - e dire al Parlamento: chi sono i criminali? Gli autoconsumatori, che tolgono soldi alla criminalità organizzata, o i veri narcotrafficanti? Questa è la domanda a cui rispondere. Il resto sono tutte illazioni, gioco delle parti e un po' di teatro politico. Ma fa parte del gioco".

"In questo momento non sono indagato - mette in chiaro Santori - per cui non c'è nessuna sentenza che prova che io abbia commesso un reato. Ma io chiederò di denunciarmi, perchè con la denuncia a me verrà denunciato un sistema che oggi chiama criminali le persone sbagliate". Con una denuncia nei suoi confronti, secondo Santori, "denunceranno uno Stato che obbliga ad oggi sei milioni di consumatori di cannabis, che non è una droga, come dice l'Oms, a rivolgersi al mercato nero". Quindi precisa: "Quando uno fa un gesto come il mio, o è pazzo o ha fatto dei calcoli e si è informato. Naturalmente io mi sono assunto le mie responsabilità e l'ho detto al sindaco, che ne è consapevole. Mi assumo la responsabilità del mio gesto. Questo è per me fare politica, io sono attivista politico. Attraverso il mio corpo e la mia persona, si lancia un messaggio politica e si apre un dibattito che oggi qualcuno in Parlamento non vuole".

"Se Fdi mi farà il favore, attraverso la denuncia, di accendere i riflettori su un disegno di legge che loro stessi non vorrebbero neanche discutere, in qualche modo avrò centrato l'obiettivo". L'ex sardina, a cui il sindaco ha affidato la delega alle Politiche giovanili, conclude: "Io non sono un influencer o un cantante famoso, non sono un bravo attore - dice Santori - sono una persona che fa politica. In questo momento la politica sta discutendo a livello nazionale un disegno di legge che sistema una normativa e un impianto sbagliato, inefficace e ingiusto. Io ho il dovere come politico, per il percorso che ho fatto e per la dignità che devo a una comunità che mi ha seguito e mi ha votato, di darle rappresentanza. Quello che faccio con le politiche giovanili è amministrazione, è qualcos'altro. Tutte le iniziative, che non sono merito mio ma di una squadra che ci lavora, sono cose a parte".

Sotto il post di Santori sulla sua fan page FB:

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Cosa prevede l'articolo 75 

Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; 

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivati il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma

1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

(Coltivazione marijuana_Foto archivio)

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