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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca

Bando gestione sosta e strisce blu, Tper perde il ricorso al Tar: "Lo impugneremo"

L'azienda dei trasporti clamorosamente eslcusa dal bando in favore di una cordata di aziende venete (tra le quali anche un colosso dell'energia francese). Si preannuncia il ricorso al Consiglio di Stato

Tper perde il primo round davanti al Tar, ma promette impugnazione. Nuovo capitolo della vicenda che vede al centro la municipalizzata dei trasporti, che di recente ha perso la gara di Srm per la gestione dei 'controllori dei parcheggi' e più in generale della gestione della sosta. Un appalto da quasi 80 milioni di Euro per tre anni, a favore di una cordata di aziende venete e liguri, con anche una quota in capo indirettamente a un colosso dell'energia francese.

"Tper -si legge in un lungo comunicato- prende atto con amarezza e sconcerto" della sentenza, rispetta e "mantiene massima fiducia nella giustizia amministrativa" ma del pari "conferma la propria intenzione di ricorrere avverso" alla sentenza, probabilmente con un ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Il nodo che ha scatenato il ricorso al Tar stesso è stata la causa della perdita del bando: dei file tecnici non allegati nel presentare la richiesta, un mero errore di notifica, insomma. Per chi ha commissionato il bando, ovvero Srm, la società della città metropolitana che si occupa della mobilità e del Tpl, si è trattato di una mancanza in capo a Tper, mentre per la municipalizzata dei trasporti bolognesi si è trattato di un difetto della piattaforma informatica, che non ha registrato l'invio dei file mancanti.

Il 'caso' del bando sosta, il Tar: "Errore di Tper"

Il Tar di Bologna, dopo una prima pronuncia, ha respinto nel merito il ricorso di Tper. I giudici amministrativi bolognesi hanno infatti ritenuto "non condivisibili le censure contenute nel ricorso", sposando invece "la ricostruzione della fattispecie in termini di imputabilità dell'errore alla ricorrente e non alla stazione appaltante", vale a dire a Tper e non a Srm, anche se hanno optato per la compensazione delle spese di giudizio "considerata la peculiarità della questione".

Tper aveva anche chiesto il risarcimento del danno "in forma specifica, con il conseguente subentro nel contratto di appalto o, in subordine, per equivalente monetario, da quantificare in corso di giudizio".

Ricostruendo la vicenda, che riguarda un appalto da 78.817.000 euro da assegnare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i giudici osservano che Tper "ha caricato l'offerta a sistema l'ultimo giorno utile (il 31 agosto 2020), ricevendo il 16 settembre una comunicazione del portale recante una richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, in quanto incompleta", richiesta da soddisfare entro il 24 settembre.

L'azienda si era accorta "del fatto che il sistema informatico di caricamento dell'offerta memorizza e mantiene, per ciascuna riga, esclusivamente l'ultimo file caricato, con la conseguenza che, se nella medesima riga vengono caricati più file, il sistema sovrascrive al precedente il file caricato per ultimo", e dopo aver integrato la documentazione ha inoltrato a Srm, il 25 settembre, "una missiva in cui spiegava che, avendo seguito le stesse modalità operative per caricare anche l'offerta tecnica e quella economica, era possibile che le rispettive componenti dell'offerta fossero carenti di alcuni elaborati, automaticamente cancellati (o, per meglio dire, sovrascritti) dal sistema".

Ma il 4 dicembre Srm ha comunicato l'esclusione dalla gara, perché "l'offerta tecnica mancava della 'Relazione descrittiva'", evidenziando che aveva interpellato Intercent-Er, gestore della piattaforma, circa il funzionamento del sistema. E Intercent-Er "aveva escluso l'esistenza di malfunzionamenti".

Anzi, aveva funzionato tutto secondo regole note anche a Tper nelle guide messe a disposizione ai conconcorrenti in gara. - Nelle guide, infatti, è spiegato che "èpossibile il solo caricamento di un file per ciascuna delle celle di ciascuna riga e un eventuale secondo file ne causa la sostituzione". Da qui la decisione di escludere Tper, la cui offerta tecnica "non conteneva gli elementi necessari ai fini della sua validita' e della sua valutazione".

Di parere diametralmente opposto, ovviamente, l'azienda di trasporto pubblico, che sosteneva, anche sulla base di una perizia di parte, che "il sistema Sater è illegittimo, perché non avvisa quando un file viene cancellato dall'operatore e sostituito da altro file".

L'argomentazione sulla scarsa chiarezza delle istruzioni d'uso della piattaforma è stata però rigettata non solo dalle controparti, che hanno evidenziato, tra le altre cose, che "c'era un help desk per chiarire ogni dubbio, nonché programmi di simulazione sul sito Sater per usare il sistema", e che "il sistema prevede comandi specifici per la verifica dell'offerta, per controllare cosa è stato caricato e cosa no", ma anche dai giudici, che "in base alla documentazione di gara e alle argomentazioni svolte in replica" hanno ritenuto le censure di Tper "non condivisibili".

Il Tar sottolinea che "Sater (Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna) funziona regolarmente da luglio 2015, con gare per circa quattro miliardi di euro e circa 5.000 fornitori, e che da maggio 2016 tutte le procedure di gara di Intercent vengono effettuate in modalità telematica su Sater".

In secondo luogo, per i giudici amministrativi "i manuali Intercent indicano chiaramente e in modo facilmente fruibile che l'inserimento di un altro file sulla stessa riga comporta una sostituzione del file, essendo possibile caricare più file nella stessa riga solo con zip".

Inoltre, prosegue la sentenza, Tper "non ha impugnato (e comunque non tempestivamente) le clausole del disciplinare nella parte in cui prevedono, tra l'altro, l'utilizzo per lo svolgimento della gara della piattaforma Sater". Il collegio ha perciò "condiviso la ricostruzione in termini di imputabilità dell'errore alla ricorrente e non alla stazione appaltante", anche a perché "sussiste a carico del partecipante un onere di 'diligenza qualificata'", vale a dire che "a suo carico è richiesto uno specifico e più intenso grado di diligenza per l'esercizio della sue obbligazioni".

Data "l'infondatezza del ricorso principale", dunque, il Tar ha poi respinto "i primi motivi aggiunti" del ricorso, con cui Tper "ha prospettato un vizio di illegittimità derivata in quanto l'aggiudicazione dell'appalto risulta viziata dall'illegittimità del provvedimento di esclusione", e anche "i secondi motivi aggiunti, con cui la ricorrente sostiene che Sct ha utilizzato un requisito di fatturato che l'ausiliaria Engie ha maturato per l'esecuzione, in gran parte, di manutenzione ordinaria, e non esclusivamente di manutenzione straordinaria". Respinta, infine, anche la richiesta di annullare "la nota con cui Srm ha parzialmente negato l'accesso agli atti" a Tper, che voleva vedere "l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria".

Tper: "Ricorreremo avverso il ricorso"

Tper contesta la sentenza, e si prepara ad appellarsi. "Respingendo oggi il nostro ricorso il Tar -si legge nel comunicato dell'azienda di trasporti- dichiara inammissibili questi ulteriori rilievi senza quindi esaminare quanto evidenziato, con motivazioni che si discostano dagli orientamenti giurisprudenziali, anche della superiore giurisdizione amministrativa, più recenti, impedendo così la disamina di ulteriori elementi che condurrebbero all’invalidazione della gara. Tali elementi afferiscono al controllo dei requisiti dichiarati delle aziende aggiudicatarie, che alla luce della documentazione ricevuta potrebbero non essere confermati in sede di verifica".

A ogni modo, conclude Tper "Confidiamo che gli ulteriori gradi della giustizia amministrativa possano acclarare le nostre ragioni, portando alla valutazione nel merito di un progetto -quello da noi predisposto per la partecipazione alla gara- completo dal punto di vista tecnico e competitivo da quello economico che, pertanto, avrebbe meritato di essere valutato nella sua interezza".

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