rotate-mobile
Economia

Tasi e Imu 2014 a Bologna, scadenza saldo il 16 dicembre: info e novità

Come si calcola il contributo da versare, chi è soggetto al pagamento, chi esonerato. Qui tutte le info utili

Cade martedì prossimo, 16 dicembre 2014, la data di scadenza per versare il saldo di Imu e Tasi 2014 a Bologna.
Si ricorda che, mentre l’Imu si paga su tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze e devono pagarla solo i proprietari, la Tasi si paga invece anche sulle prime case e la pagano anche gli inquilini. Esattamente come per l’acconto, infatti, nel caso di immobili in affitto, agli inquilini spetterà il pagamento di una percentuale dell’importo totale compreso tra il 10 e il 30%. A stabilirlo le delibere comunali che si possono facilmente consultare sul sito del Mef, dove sono riportate anche le aliquote decise da ogni singolo Comune. A Bologna dal prossimo anno, come annunciato, nuova stangata in arrivo: sono infatti aumentate le aliquote di pagamento Tasi 2015, che passeranno dal 3,3 per mille al 4,3 per mille.

Come calcolare l’importo dovuto? Il sito web del Comune di Bologna mette a disposizione dei contribuenti un comodo servizio che consente il calcolo della TASI e dell'IMU dovuta per l'anno in corso e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
L'accesso al servizio può essere libero oppure come utente registrato. Per accedere come utente registrato è necessario disporre del codice fiscale e del proprio PIN, rilevabile dagli avvisi TARES, TARI o TASI inviati dal Comune (il PIN è unico per tutti i tributi). Tramite l'accesso registrato è possibile effettuare il calcolo personalizzato delle imposte, sulla base dei dati relativi alla propria situazione immobiliare disponibili negli archivi comunali.
Avvisi di pagamento via e-mail. L’Amministrazione ha inoltre lanciato un servizio di avvisi di pagamento per Tares/Tari/Tasi. Il contribuente riceverà un promemoria via e-mail.

TASI, TUTTE LE INFO. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate è riconosciuta una detrazione.
Sono soggetti al pagamento della TASI:
•    coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
•    l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•    il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
•    i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
•    nel caso di fabbricato strumentale agricolo occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.
Immobili soggetti alla TASI nel Comune di Bologna
La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU:
•    l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
•    l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
•    l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
•    le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
•    i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
•    la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•    un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs  n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
La TASI deve inoltre essere versata per:
•    i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
•    i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133.
Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).
Assegnazione della casa al coniuge a seguito di separazione
Ai fini dell'applicazione della TASI, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 3,3 per mille e detrazione.

IMU, TUTTE LE INFO. Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli). L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU non si paga per i seguenti immobili adibiti  ad abitazione principale del soggetto passivo o ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette all'imposta:
•    l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
•    l'unita' immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
•    l'unita' immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
•    le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
•    i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
•    la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•    un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
L'IMU non si paga inoltre:
•    per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
•    per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133;
•    per i casi per cui la normativa vigente prevede l'esenzione.
Sono soggetti al pagamento dell’IMU:
•    coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
•    l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio  (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
•    il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
•    i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
•    i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Tasi e Imu 2014 a Bologna, scadenza saldo il 16 dicembre: info e novità

BolognaToday è in caricamento