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Famiglia

Riconoscere il figlio o la figlia fuori del matrimonio: come si fa e cosa serve

È possibile riconoscere il proprio figlio o figlia prima della nascita, oppure dopo la dichiarazione di nascita, attraverso l'ufficio del Comune o su decisione del Tribunale

La madre, il padre o entrambi, anche se sposati con un'altra persona, possono riconoscere un figlio o una figlia concepiti tra loro. Il riconoscimento può avvenire anche su decisione del Tribunale.

Quando fare il riconoscimento

Il riconoscimento del figlio, della figlia concepito/a al di fuori del matrimonio avviene:

  • prima della nascita: dalla sola madre o da entrambi i genitori o dal padre, dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della madre. In questo caso si tratta di riconoscimento di nascituro, nascitura;
  • in sede di dichiarazione di nascita;
  • dopo la dichiarazione di nascita: dalla sola madre o da entrambi i genitori o dal solo padre, previo consenso della madre.

Puoi fare il riconoscimento del figlio, della figlia se hai compiuto 16 anni, salvo che il giudice non ti autorizzi.

Riconoscimento prima della nascita

Per fare il riconoscimento prima della nascita devi prendere un appuntamento con l’Ufficio nascite - cittadinanza, puoi prenotare online o chiamare il numero 0512193278 (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13).

Documentazione richiesta

Senza i documenti richiesti non potrai fare il riconoscimento. Sono questi:

  • documento di riconoscimento o d'identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente: altri documenti dovranno essere valutati dall’Ufficiale di Stato Civile);
  • certificato medico con queste caratteristiche: data di emissione, generalità complete della madre (nome, cognome, data e luogo di nascita), indicazione delle settimane o mesi di gravidanza, timbro e firma del/della medico/a che ha emesso il documento;
  • se sei un genitore non italiano: certificazione rilasciata dall’autorità competente del tuo Paese, che attesta che sei capace di riconoscere un figlio, una figlia naturale, secondo quanto previsto dall’art.35 della Legge 31 maggio 1995, n. 218: “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.
    Se non comprendi la lingua italiana devi presentarti con una persona maggiorenne che possa fare da interprete, la persona deve avere un documento di riconoscimento in corso di validità e non può essere il/la partner. 

Ulteriori informazioni

È possibile consultare la scheda dedicata sul portale Iperbole del Comune.

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