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Cronaca

Semilibertà Occhipinti. Garagnani: "Legge Gozzadini da cambiare"

Già pronta proposta di radicale modifica da parte del parlamentare, che lamenta un'ingiusta concessione della semilibertà "dal momento che la legge prevede particolari condizioni che non mi pare sussistano"

Non si quietano le polemiche in città dopo la concessione della semilibertà per Marino Occhipinti, il killer della banda della Uno Bianca, sodale dei fratelli Savi, autori di nunerosi crimini e largo spargimento di sangue negli anni '80 e '90.

Dopo la rabbia e l'amarezza dei parenti, Fabio Garagnani si unisce alle numerosi voci di delazione. Per il parlamentare di centrodestra, infatti, a afare acqua in questo caso non è la legeg stessa, che va modificata. E una proposta di radicale modifica delle legge Gozzini verrà presentata "Mi sto attivando - ha spiegato in una nota Garagnani - e nei prossimi giorni presenterò una proposta che riduca drasticamente i termini per la semilibertà e stabilisca una giusta proporzione fra gravità del reato, responsabilità accertate degli esecutori e gravità delle pene al fine di evitare che casi come quello di Occhipinti si ripetano".

Per il parlamentare l'accento va spostato anche sulle modalità di applicazione della legge, erronee secondo lui in questa circostanza: "C'é modo e modo di applicare la legge - ha voluto sottolineare riprendendo anche le dichiarazioni del Procuratore Giovannini - . Per quanto riguarda il caso della Uno Bianca e di Marino Occhipinti le efferatezze dei crimini compiuti non giustifica, a mio modo di vedere, la concessione della semilibertà dal momento che la legge stessa prevede particolari condizioni che non mi pare sussistano nel caso in questione che tanto ha turbato la città di Bologna. Ed infatti all'art. 50 della legge sono previste le seguenti ipotesi: '1. Possono essere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. 5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 6. Nei casi previsti dal comma 1 la semilibertà può essere altresì disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha
dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale; in tal caso si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 47'".

"In realtà la Legge Gozzini - conclude Garagnani - risente di un clima falsamente buonista... Il pentimento e la buona condotta del reo sono sicuramente elementi significativi nella decisione di un giudice ma altrettanto significativi sono i diritti dello Stato e dei parenti, non alla vendetta ma al rispetto della giusta pena e della legalità".
 

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