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Da Forum al Tribunale: condanna per diffamazione dopo il programma tv

(Tribunale di Parma, sentenza pubblicata il 20.03.2019)

Tribunale di Parma, sentenza pubblicata il 20.03.2019

Il caso. Da una separazione reale alla tv per poi tornare in tribunale. La vicenda che ha impegnato lo scorso marzo il Tribunale di Parma nasce da una separazione tra due coniugi con una figlia minore. Il giudice aveva stabilito che la bambina potesse vedere il papà e trascorrere del tempo con lui solamente alla presenza dei nonni paterni.

La vicenda veniva portata in tv dai nonni i quali raccontavano al giudice televisivo la vicenda, chiedendo la modifica delle condizioni di separazione in quanto erano per loro particolarmente gravose, vincolandoli ad essere sempre presenti ogni volta che il figlio separato, padre della minore, voleva incontrare la bambina. Durante il “processo” televisivo però, nonostante il nome della madre fosse di fantasia, il mantenimento del reale nome della bambina ed i dettagli del racconto, rendevano facilmente identificabile la famiglia, residente in un piccolo paese della provincia. La madre, in sostanza, pur non avendo partecipato in alcun modo alla trasmissione, non essendo stata invitata, si era così ritrovata a dover rispondere alla curiosità ed alle domande continue di vicini e conoscenti che, avendola riconosciuta, le chiedevano spiegazioni e dettagli sulla sua vicenda familiare, tanto da causarle un grave stato di ansia. La signora si rivolgeva quindi al giudice, questa volta quello vero, per chiedere il risarcimento del danno per diffamazione.

La decisione del Tribunale. Il giudice, investito della questione, ha evidenziato alcuni punti essenziali.

Lesione della privacy. I fatti narrati nel programma, attinenti alla sfera personale della madre, più che integrare una lesione dell’onore, integravano una lesione della privacy, dal momento che riguardavano fatti relativi alla vita di un soggetto terzo (la donna, appunto) che non aveva preso parte al processo tv e che non aveva prestato il proprio consenso alla diffusione di informazioni personali che non erano di rilevanza pubblica.

Le affermazioni diffamatorie. Diffamatorie invece le affermazioni del marito nei confronti della moglie quando si è espresso manifestando la convinzione che la donna lo avrebbe sposato, a suo tempo, unicamente per potersi trasferire in Italia ed ottenere i benefici derivanti dal matrimonio con un cittadino italiano. L’uomo la accusava di avere premeditato tutto e che la stessa, prima di sposarsi, svolgesse l’attività di meretrice. Tali affermazioni a parere del giudice avevano carattere offensivo e non erano giustificabili né con l’esercizio del diritto di cronaca, né con quello del diritto di critica.

La responsabilità del programma tv. A parere del Tribunale la responsabilità del programma era provata. A nulla era valso affermare che la trasmissione avvenisse in diretta tv, in quanto le domande della conduttrice, evidentemente frutto di una scelta autorale, miravano a spostare la questione dal tema principale – la presenza dei nonni nell’esercizio di visita del padre – per trasferirsi invece su questioni più personali e lesive dell’onore della madre. A nulla sono valse anche le liberatorie che il programma aveva fatto sottoscrivere ai partecipanti prima della messa in onda: padre, nonni e trasmissione sono stati tutti ritenuti responsabili al 25%.

Il risarcimento del danno. Il giudice ha ritenuto provato il danno subito dall’attrice. La potenzialità diffusiva del programma televisivo, la diffusione della puntata anche sul sito – sul quale è rimasta per trenta giorni-, il fatto che l’attrice vivesse in un piccolo paese di provincia e quindi fosse conosciuta da tutti, i certificati medici prodotti dalla donna a dimostrazione dello stato d’ansia, il contenuto diffamatorio delle affermazioni hanno portato il giudice a condannare tutti i convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno, quantificato in dodicimila euro, oltre alle spese dell’intero giudizio.

Rimane irrisolta la questione principale: possono i nonni chiedere la modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi? A questo aveva già risposto il giudice della tv: i nonni non hanno nessuna legittimazione a proporre tale domanda. 

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