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Tasse

Tari: come e quando pagarla

Tutte le informazioni utili sul pagamento della tassa

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  che si articola in tre tributi tra cui la tassa sui rifiuti (TA.RI.) che sostituisce la tassa sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.) che continua a trovare applicazione per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Tutte le occupazioni antecedenti al 31/12/2012 continueranno ad essere disciplinate dalla tassa smaltimento rifiuti (TA.R.S.U.).

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Calcolo e versamento della rata: tutto quello che c'è da sapere

Il Comune, per la riscossione spontanea del tributo, predispone annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti diventati definitivi, apposite liste di carico dei contribuenti e  calcola la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli. Come previsto nell’art.1 comma 646 L.147/12, in sede di prima applicazione la tassa è calcolata considerando le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine sono state automaticamente mutuate ai fini TA.RI. le posizioni TA.R.E.S. che risultavano aperte al 31/12/2013.

Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire, tramite posta ordinaria,  ai contribuenti apposito prospetto riassuntivo allegando il modulo di versamento (modello F24).

ll contribuente può fare richiesta dell’invio del prospetto di pagamento dematerializzato collegandosi al sito del Comune di Bologna (www. comune.bologna.it - sezione servizi online- servizi tributari - prospetti riassuntivi TA.RI. via mail), utilizzando come credenziali per l’accesso il codice fiscale e il pin riportato nell’ultimo prospetto TA.RI. ricevuto e comunicando un indirizzo di posta elettronica.

É obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo TA.RI. per poter comunque eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

In caso di smarrimento è possibile richiedere copia del prospetto e del modello F24 presso l’Ufficio Tassa Rifiuti.

Termine di pagamento

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'anno 2020, è stata prevista la possibilità di pagare la TA.RI. in un'unica soluzione entro il 2 dicembre 2020. I bollettini sono in arrivo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

In base all’art.1 comma 695 della Legge 147/2013 il mancato o parziale pagamento entro la scadenza sopra indicate comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, con aumento di spese a carico del contribuente.

L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento si utilizza il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta, col medesimo codice tributo (3944 - TA.RI. Tassa sui rifiuti) e barrando la casella “ravv”.

Ravvedimento

  • nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato entro un anno dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,75% della tassa non pagata oltre agli interessi legali ;
  • nel caso di versamento effettuato tra un anno ed entro il secondo anno dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 4,29% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato oltre i due anni dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 5% della tassa non pagata oltre agli interessi legali.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento della tassa o della differenza della tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sulla tassa versata in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali:

dal 1/1/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%

Modalità di pagamento

Il versamento della TA.RI. deve essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale senza aumenti ulteriori di spese utilizzando esclusivamente il modello F24.

Ravvedimento

Il versamento dell’importo complessivo ottenuto sommando il dovuto a titolo di tassa e di ravvedimento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 barrando la casella “ravv”; indicando il codice tributo 3944 – TA.RI. Tassa sui rifiuti.

Pagamento della TA.RI. dall'estero

Il contribuente che si trova all'estero non può utilizzare il modello F24, per il pagamento della TA.RI. ma deve effettuare un bonifico sul codice IBAN IT88R0200802435000020067156 - codice BIC UNCRITM1BA2 - intestato a Comune di Bologna - causale: "codice fiscale dell’intestataro – TA.RI. – Tassa sui rifiuti anno 2020".

Se il contribuente è all'estero ma ha un conto corrente in Italia può comunque effettuare il pagamento dell'F24 tramite i servizi di home banking.

Solleciti

Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d’accertamento per parziale o mancato versamento alla scadenza notificato al contribuente con raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle sanzioni (art.1 comma 695 L.147/13) e delle spese di emissione e notifica dell’atto.

Con tale atto il contribuente viene invitato a pagare l’importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l’avvertenza che in mancanza del pagamento si procederà alla riscossione forzata dell’importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell’apposito regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.

Accertamento e sanzioni

Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge tra le quali l'art.1 comma 701. L.147/13, l'art.1 commi da 161 a 170 e D.Lgs. 296/06  e l'art. 1 commi 161 e successivi. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TA.RI. diventati definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a questa all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinario calcolo della relativa tassa.

Sanzioni

a) per mancata presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di variazione: 150% del tributo o del maggior tributo dovuto con un minimo di 50 euro;
b) per denuncia originaria o di variazione infedele: 75% del maggior tributo dovuto con un minimo di 50 euro;
c) per errori od omissioni che attengono ad elementi che non incidono sull'ammontare del tributo: 258 euro;
d) per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco, oppure la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: 500 euro.

Rimborsi

Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un importo superiore al dovuto è possibile presentare domanda di rimborso compilando la modulistica predisposta e allegando la documentazione richiesta.

Dove rivolgersi

 Ufficio Tassa rifiuti

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