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Nuovo Dpcm, seconde case e spostamento tra regioni: il Viminale fa chiarezza

Inviata ai prefetti una nuova circolare interpretativa del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 e del Dpcm 14 gennaio 2021. Il documento toglie tutti i dubbi su alcuni elementi della nuova stretta, decisa dal governo per arginare la diffusione del virus sul territorio

Il Viminale ha inviato ai prefetti una nuova circolare interpretativa del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 e del Dpcm 14 gennaio 2021 che dipana i dubbi su alcuni elementi della nuova stretta, decisa dal governo Conte per arginare la diffusione del virus sul territorio italiano. I punti di domanda riguardavano soprattutto gli spostamenti fuori Regione verso le cosiddette "seconde case": si può andare nelle seconde case fuori regione? Non c'è un divieto espresso, ma nemmeno un chiaro via libera. O meglio, l'interpretazione secondo cui sarebbe possibile raggiungere una "seconda casa" fuori dalla Regione senza una "situazione di necessità", pare - per l'appunto - un'interpretazione: perché di seconde case non v'è traccia, ma l'omissione può essere considerata significativa. Il documento è firmato dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno dott. Bruno Frattasi.

Nuovo Dpcm: spostamenti fuori regione cosa cambia davvero 

Sugli spostamenti si dice semplicemente altro, ovvero che è "sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative", ovvero come ormai sappiamo a memoria, "comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute". Si ricorda poi come è sempre stato finora, anche prima durante e dopo le ultime festività natalizie, che "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, - si legge sempre nella circolare - gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore "arancione" o "rosso"".

Circolare: pdf completo 

Circolare Viminale: rebus "seconde case" e abitazione

Insomma, si può viaggiare fuori regione? E' concesso se giustificato da situazioni di necessità, lavoro o salute, o se si deve rientrare al proprio domicilio, residenza o abitazione. Riferimenti alle seconde case stavola non ve ne sono. La novità nella circolare del Viminale di ieri è proprio quella, a differenza di quanto ipotizzato da indiscrezioni di stampa nei giorni passati. Ma anche l'assenza del riferimento ha uno suo valore.  Si chiarisce che si può sempre rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione anche se queste si trovano collocate fuori Regione.

Qualche esempio: se sono domiciliato a Torino per lavoro, nel fine settimana posso tornare alla residenza a Milano, così come alla mia "abitazione", espressione questa il cui concetto giuridicamente è rimasto indefinito sino a quando il governo non ne ha tratteggiato i contorni nelle precedenti Faq. Possibile però ampliare i confini del concetto di "abitazione", in precedenza definito dal governo per l'appunto come "il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità" o "con abituale periodicità e frequenza", con una "seconda casa" usata episodicamente per le vacanze (cioè per comprovate esigenze di turismo). Andiamo avanti.

La circolare ai prefetti ribadisce quindi che è sempre consentito il rientro alla residenza, al domicilio ed all'abitazione, anche fuori Regione. Far coincidere "abitazione" con "seconda casa" non sembra la cosa più scontata, e venirne a capo non sarà affatto semplice perché la differenza può essere più sfumata di quanto appaia in un primo momento: immobili affittati per breve tempo o multiproprietà fuori-regione rientrano tra quale tipo di abitazione?  La mancata chiarezza sulla questione è stata sollevata anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani (Pd). "Voglio vedere e approfondire le fonti normative" ha detto, annunciando un’ordinanza per una stretta: chi ha la seconda casa nella Regione e viene da fuori potrà andarci solo a patto che abbia il medico di famiglia in Toscana. Altre Regioni potrebbero prendere esempio.

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Il fatto che non venga più fatto esplicito riferimento alle seconde case tra le destinazioni vietate, a differenza che in passato (come la circolare di inizio gennaio), è un via libera? Non sono espressamente vietati spostamenti verso le seconde case dopo l'ultimo Dpcm. Questo è un dato di partenza. Poi le interpretazioni, a partire da questo elemento, possono essere varie. Se il modello Toscana sarà imitato, chi ha la seconda casa in una Regione potrebbe andarci, partendo da fuori dei confini regionali, solo a patto che abbia il medico di famiglia nella regione della seconda casa. Sarebbe una discriminante importante. Ma si attendono le eventuali ordinanze per i dettagli. Non ci possono essere dubbi sul fatto che una "seconda casa" è sempre e comunque un'abitazione privata, e anche questo può essere considerato significativo.

Zona arancione: visite consentite, ma in ambito comunale

La circolare ai prefetti, analizzando la cosiddetta zona arancione e le relative norme, sottolinea altri elementi inediti introdotti nella normativa dal decreto-legge e dal Dpcm del 14 gennaio 2021. Con riguardo agli "spostamenti", si legge: "Premesso che la mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area "arancione" resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti menzionate in precedenza, si osserva che gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, già commentati con riferimento alle regioni in area "gialla", subiscono, in area "arancione", una restrizione territoriale, essendo consentiti, nelle medesime modalità sopra illustrate, esclusivamente in ambito comunale". Di fatto è consentito, "una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono".

Confermata la cosiddetta deroga dei "30 km" per i piccoli Comuni: "Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia".

FONTE TODAY

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